Cassazione Penale, Sentenza n. 22819/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di truffa aggravata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari. Specificamente, si lamentava l'omessa indicazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari e la mancanza di una prognosi effettiva circa la possibilità di condotte reiterative, soprattutto alla luce del fatto che i fatti richiamati risalivano al 2021 e avevano già dato luogo a misura cautelare (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e ha valutato che il Tribunale avesse fornito una motivazione logica e adeguata circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari. Il Collegio ha confermato che la valutazione si è basata non solo sulle modalità particolarmente insidiose della truffa (indizi non contestati), ma anche sulle capacità dell'indagato di pianificazione, mobilità territoriale e adattamento esecutivo, elementi indicativi di pericolosità concreta e non occasionale. La Corte ha altresì respinto la censura relativa al decorso del tempo (fatti del 2021), precisando che la vicinanza temporale e la persistenza di elementi di illegalità e provvedimenti coercitivi successivi giustificano la sussistenza delle esigenze cautelari. È stata inoltre rigettata l'obiezione che le condizioni personali (fragilità) imponessero misure meno afflittive, in quanto non ritenute idonee a garantire un adeguato presidio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento ai limiti formali delle censure in cassazione per motivi relativi alla decisione cautelare; la Corte rimarca che il ricorso è stato formulato nei limiti di tale disposizione ma è risultato aspecifico.
Richiamati come riferimento temporale e tipologico a precedenti contestazioni penali dell'indagato (reati in materia di stupefacenti) del 2021, i quali sono stati valutati dal giudice come indici della persistenza di un contesto di illegalità.
Base normativa per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015 (Esposito)
Citata per il principio secondo cui, nel valutare la continuità del periculum libertatis, occorre apprezzare non solo la vicinanza temporale ma anche la presenza di elementi recenti e concreti che rendano attuale il pericolo.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022 (Mungiguerra)
Richiamata in funzione di precedenti sul giudizio prognostico circa la persistenza del rischio di reiterazione e sui criteri di valutazione delle esigenze cautelari.
Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000; Cass. Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 (Failla)
Richiami giurisprudenziali relativi ai criteri per l'irrogazione di sanzioni economiche per impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili e alla legittimità della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure in cassazione contro decisioni cautelari devono essere specifiche e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata: argomentazioni generiche o aspecifiche sono causa di inammissibilità.
- La distanza temporale dal fatto non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: il giudice valuta la vicinanza temporale insieme a elementi recenti e concreti che indichino la persistenza del pericolo (reiterazione, contesto di illegalità, precedenti coercitivi).
- Nella valutazione delle esigenze cautelari vanno considerate non solo la gravità del fatto ma anche le modalità di esecuzione, la capacità di pianificazione, la mobilità e l'adattabilità dell'indagato, che possono indicare una pericolosità concreta.
- La condizione personale di fragilità dell'indagato non impone automaticamente misure meno afflittive se tali misure non garantiscono un adeguato presidio della misura cautelare.
- Impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto occorre valutare con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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