Cassazione Civile, Ordinanza n. 19380/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a far dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un consorzio per il periodo 1.1.2003-17.12.2007 e a ottenere le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, riesaminata la prova testimoniale e documentale, ha riformato la decisione ritenendo non provato l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del consorzio e, quindi, sia la subordinazione sia l'illiceità dell'appalto. In cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., errata valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie (orari, mansioni, ordini di servizio, eterodirezione, deposizioni testimoniali) e avrebbe trascurato elementi decisivi per dimostrare la subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, formalmente ricondotte agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 360 n. 5 c.p.c., mirassero in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. riguarda l'utilizzo di prove non dedotte o acquisite irritualmente, mentre l'art. 116 c.p.c. è violato solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a prove liberamente valutabili o viceversa; nel caso concreto, invece, il ricorrente contestava solo il prudente apprezzamento delle prove. Ha inoltre escluso che vi fosse un omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché il motivo investiva una pluralità di elementi istruttori, non un fatto unico e decisivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La norma impone che la decisione si fondi su prove validamente acquisite; non consente però di censurare in cassazione il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove ritualmente acquisite.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale il regime della prova libera o viceversa; non quando si contesta il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
È richiamato come possibile vizio motivazionale rilevante in cassazione quando il controllo non riguardi la valutazione delle prove ma la tenuta della motivazione.
È indicato, insieme al n. 5, come possibile veicolo di censura in caso di travisamento del fatto probatorio o di vizio processuale, a seconda della natura del fatto.
Consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e non sulla rivalutazione di una pluralità di elementi istruttori.
È il rimedio evocato per il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando ricorrano i presupposti della revocazione per errore di fatto.
È richiamato per la definizione accelerata del ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato.
La Corte applica la condanna alle somme previste per la responsabilità aggravata, oltre alla somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio in conformità alla proposta.
È la norma sostanziale evocata per delimitare gli elementi della subordinazione, in particolare eterodirezione e potere organizzativo-disciplinare.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- L'art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando si contesta il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- L'art. 116 c.p.c. è violato soltanto quando il giudice attribuisce alla prova legale il regime della prova libera o viceversa; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non integra il vizio.
- Il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale e decisivo, e non può essere fondato su una pluralità di elementi istruttori o su una diversa lettura delle risultanze di causa.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando non coincida con una diversa valutazione del materiale probatorio, trova il suo rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione come mezzo per ottenere una rivalutazione del merito.
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