Cassazione Civile, Ordinanza n. 21653/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il pensionato aveva agito per ottenere la riliquidazione della propria pensione sostenendo, in questo giudizio, la non applicabilità del massimale previsto dall’art. 8, commi 5 e seguenti, della l. n. 480/1988 all’intero trattamento, sia per la quota liquidata in capitale sia per quella erogata in ratei mensili. La Corte d’appello aveva però rigettato la domanda ritenendo che essa fosse preclusa da un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, relativo a un diverso giudizio in cui era stata respinta la domanda di ricalcolo della quota capitalizzata sulla base di un diverso coefficiente di capitalizzazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente decisione non aveva accertato definitivamente quanto l’INPS dovesse pagare e che, comunque, la domanda odierna era diversa perché riguardava la non applicazione del massimale e non il coefficiente di capitalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il precedente giudicato, formatosi sulla domanda di ricalcolo della quota capitalizzata del trattamento pensionistico, coprisse non solo la questione specificamente dedotta allora, ma anche il deducibile, cioè ogni altra questione attinente al diritto alla prestazione e alla sua quantificazione, inclusa la questione della non applicazione del massimale. Poiché il diritto alla pensione è unitario, il giudicato sulla quota capitalizzata, determinata dall’INPS con applicazione del massimale, si estende anche alla quota rateale residua. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale preclude la riproposizione non solo della questione già decisa, ma anche di tutte le questioni deducibili inerenti al medesimo rapporto e alla sua quantificazione.
art. 8 l. n. 480/1988
È il parametro normativo invocato per escludere l’applicazione del massimale pensionistico al trattamento richiesto; la Corte lo considera invece già superato dal giudicato formatosi sulla quantificazione della pensione con applicazione del massimale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
A seguito del rigetto del ricorso, sono indicati i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile, quando le successive domande attengono al medesimo rapporto giuridico già definitivamente accertato.
- Nel rapporto previdenziale, il diritto alla pensione va considerato unitario anche se articolato in una quota liquidata in capitale e in una quota erogata in ratei mensili; la definitiva quantificazione di una componente può riflettersi sulla preclusione delle contestazioni relative all’altra.
- Una nuova azione volta a contestare la quantificazione della prestazione non è ammissibile quando essa mira, sotto diversa prospettazione, a rimettere in discussione un assetto del rapporto già coperto da giudicato.
- La verifica della preclusione da giudicato richiede di guardare all’oggetto sostanziale del rapporto controverso e non solo alla specifica argomentazione giuridica adottata nelle diverse cause.
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