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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22781/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di rilascio immediato di un alloggio ERP sito in Roma, notificato dall'ente gestore perché ritenuto detenuto senza titolo. L'occupante sosteneva di avere diritto al subentro nell'assegnazione già intestata al nonno, deceduto, allegando una convivenza continuativa dal 2002 finalizzata all'assistenza morale e materiale del medesimo, oltre al cambio di residenza anagrafica e al pagamento di alcuni canoni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente fosse estraneo al nucleo familiare originario dell'assegnatario e che non ricorressero le condizioni di ampliamento del nucleo previste dalla legge regionale. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, escludendo che la convivenza per assistenza rientrasse tra le ipotesi tassative di subentro e ritenendo irrilevanti residenza e versamenti dei canoni. In cassazione il ricorrente proponeva due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 della L.R. Lazio n. 12/1999, per asserita erronea esclusione del diritto al subentro dei componenti del nucleo familiare in caso di morte dell'assegnatario; e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancanza di un atto amministrativo legittimante il rilascio. Prima della decisione, il ricorrente comunicava di non avere più interesse al ricorso per sopravvenuta legge regionale che gli avrebbe consentito di regolarizzare la posizione e di pagare un'indennità per l'occupazione sine titulo, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che tale effetto presuppone un accordo processuale di entrambe le parti sulla sopravvenuta modifica della situazione sostanziale e conclusioni conformi; in mancanza dell'adesione della controparte, la dichiarazione unilaterale di non avere più interesse al ricorso può essere letta come rinuncia, ma, difettando i requisiti dell'art. 390 c.p.c., non determina estinzione. La Corte ha quindi ritenuto che fosse venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 11 L.R. Lazio n. 12/1999

    richiamato come parte della disciplina regionale dell'assegnazione degli alloggi ERP, senza che dalla decisione emerga una specifica esegesi autonoma

  • art. 12 L.R. Lazio n. 12/1999

    la Corte d'appello aveva escluso che la convivenza per assistenza morale e materiale rientrasse tra le ipotesi tassative di subentro nell'assegnazione; la Cassazione non entra nel merito per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come vizio di omessa pronuncia sul rilievo relativo alla mancanza di un atto amministrativo legittimante il rilascio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    la dichiarazione di non avere più interesse al ricorso può essere interpretata come rinuncia, ma, in difetto dei requisiti di legge, non produce l'estinzione del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, ma la Corte esclude in concreto i presupposti per porlo a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto sul ricorso

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere richiede un mutamento sopravvenuto della situazione sostanziale dedotta in giudizio condiviso da entrambe le parti, con conclusioni conformi; la mera allegazione unilaterale non è sufficiente.
  • Se la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse all'impugnazione per un fatto sopravvenuto non condiviso dalla controparte, il giudice può valutare la dichiarazione come rinuncia; tuttavia, se mancano i requisiti formali e sostanziali della rinuncia, il processo non si estingue automaticamente e il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione della causa; la sua sopravvenuta carenza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In materia di assegnazione di alloggi ERP, il subentro nell'assegnazione è disciplinato dalle ipotesi normative tassative richiamate dalla legge regionale, senza che la mera convivenza per prestare assistenza, il cambio di residenza anagrafica o il pagamento di alcuni canoni, di per sé, bastino a fondare il diritto al subentro, secondo quanto ritenuto nei gradi di merito richiamati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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