Cassazione Penale, Sentenza n. 01783/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cesare Dromì impugna l'ordinanza che ha revocato l'indulto a suo favore e contesta: (1) la legittimità della formazione di due distinti cumuli di pene anziché un unico cumulo, in relazione al reato commesso il 9 marzo 2011 (falsa attestazione di identità, art. 495 c.p.), sostenendo che quel reato sarebbe stato commesso prima dell'inizio dell'espiazione delle pene oggetto del precedente ordine di esecuzione; (2) la revoca dell'indulto nonché l'ordine delle operazioni di calcolo della pena, lamentando che la Corte non abbia dato priorità all'applicazione dell'indulto sul cumulo prima di operare il criterio moderatore dell'art. 78 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la formazione di due cumuli distinti perché il reato del 9 marzo 2011 è stato commesso dopo i periodi di custodia cautelare già subiti e dopo la ripresa dell'esecuzione (decreto di latitanza), per cui l'art. 657 cpp impone la separazione dei cumuli e la detrazione delle pene già esplicate in custodia cautelare. Ha inoltre ritenuto legittima la revoca dell'indulto: il presupposto per la revoca (la commissione, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 31/07/2006 n.241, di un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni) era pacificamente verificato, sicché la precedente applicazione dell'indulto è venuta meno e non rileva l'ordine di applicazione invocato dal ricorrente. Condanna Dromì al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato
La custodia cautelare può essere computata solo se successiva alla commissione del reato per cui si determina la pena; se un nuovo reato è commesso dopo periodi di custodia cautelare, occorre formare cumuli parziali distinti e detrarre le pene già scontate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Conferma il principio che la detrazione della custodia cautelare è ammessa solo se la custodia è successiva alla commissione del reato cui si riferisce la pena da determinare, vietando quindi la computazione di periodi di custodia anteriori alla commissione del reato
Il criterio moderatore di cui all'art. 78 può essere applicato nell'ambito del cumulo parziale previsto per i reati commessi durante o dopo l'espiazione, ma non impedisce la formazione di cumuli distinti quando l'ordine cronologico degli eventi (commissione del reato e periodi di custodia) lo richiede
legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
La revoca dell'indulto opera se sussiste il presupposto legislativo (commessione entro il quinquennio di un delitto non colposo con pena detentiva >= 2 anni); tale causa di revoca è normativa e prescinde dalla stabilità del precedente provvedimento di estinzione
Norma sul reato contestato (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità), il cui accertamento ha costituito il fatto idoneo a integrare il presupposto per la revoca dell'indulto
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se un nuovo reato è commesso dopo periodi di custodia cautelare già subiti, va preferita la formazione di cumuli parziali distinti e la detrazione delle pene già scontate, in applicazione dell'art. 657 c.p.p.
- La custodia cautelare può essere computata nella determinazione della pena solo se è successiva alla commissione del reato cui la pena si riferisce; non è ammesso computare periodi di custodia anteriori al fatto criminoso (evitare "credito di pena").
- La revoca dell'indulto dipende dal verificarsi del presupposto normativo (reato non colposo commesso entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge 241/2006 con pena >= 2 anni) e non è ostacolata dal fatto che l'indulto fosse stato precedentemente applicato: la revoca, se legittima, annulla gli effetti dell'indulto.
- L'ordine di operazioni (applicazione dell'indulto versus applicazione del criterio moderatore dell'art. 78) rileva solo se l'indulto permane; se l'indulto è revocato, non ha rilievo prioritario e si procede secondo le regole ordinarie di formazione dei cumuli e di applicazione dell'art. 78 quando pertinenti.
- In casi di esecuzione complessa è essenziale ricostruire cronologicamente commissione dei reati, periodi di custodia cautelare ed eventuali decreti di latitanza per determinare correttamente la formazione dei cumuli e la detrazione delle pene già esplicate.
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