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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37317/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, titolare e rappresentante della "Galleria d'arte antica di Battista di Crescentini Enrica" e mandataria per la vendita dell'opera (proprietario: Bracone Pontuti Massimo), impugna l'ordinanza del 07/10/2022 che ha rigettato l'istanza di dissequestro di un disegno attribuito ad Amedeo Modigliani oggetto di sospetta contraffazione. I motivi: (1) censura la decisione del giudice del riesame di ritenere che, in quanto terza, la Crescentini non potesse contestare il fumus delicti, sostenendo carenza di motivazione e violazione del diritto di difesa; (2) deduce l'assenza di elementi concreti a fondare il sospetto di falsità, rilevando autorevoli attribuzioni bibliografiche e perizie che giustificavano l'esportazione per asta e chiedendo misure meno afflittive per consentire il trasferimento all'estero; (3) lamenta violazione dell'art. 192 c.p.p., dell'art. 11 Cost. e della CEDU per mancanza di motivazione sul fumus del reato e chiede annullamento/adozione di misura ablativa più tenue.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Preliminarmente ha ritenuto che la ricorrente, quale terzo interessato, non avesse conferito al difensore procura speciale per proporre ricorso per cassazione (la procura era limitata al riesame). Inoltre ha confermato i principi giurisprudenziali relativi al riesame del sequestro probatorio: il tribunale deve valutare l'astratta configurabilità del reato e la congruità degli elementi prodotti dal pubblico ministero senza sostituirsi a un giudizio di merito; nel caso specifico il Tribunale di Venezia aveva motivatamente ritenuto necessario l'espletamento di accertamenti tecnici sull'opera in relazione alle valutazioni dell'Ufficio Esportazione (che aveva negato il certificato di libera circolazione) e alla esigenze istruttorie. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 518 quaterdecies cod. pen. (n.1)

    Norma che sanziona la contraffazione/alterazione/riproduzione di opere d'arte; il procedimento a carico di ignoti verte su tale fattispecie e giustifica il sequestro probatorio volto a consentire accertamenti tecnici sull'opera.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione del provvedimento; la Corte ha però ritenuto che il tribunale avesse fornito motivazione congrua circa la necessità di accertamenti tecnici e quindi non violata la disciplina sulla motivazione.

  • art. 11 Cost.

    Invocato dalla ricorrente per profili di tutela dei diritti fondamentali; la Corte non ha ritenuto sussistere violazione perché il mantenimento del sequestro era giustificato dall'esigenza tecnica di conservare il bene per accertamenti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), richiamata (paragrafo 1)

    Richiamo generico al principio di tutela dei diritti; la Corte ha ritenuto che le garanzie non fossero state lese dato il carattere strumentale del sequestro per accertamenti tecnici.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (giurisprudenza collegata)

    Richiamato nei principi di cassazione come limite alla sindacabilità in fatto della motivazione: il ricorso per misure reali in Cassazione è consentito solo per violazione di legge e per nullità da vizio della motivazione nella forma prescritta.

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8 (riferimento procedurale)

    Norma sulla trattazione del ricorso in relazione alla disciplina emergenziale/tempi procedurali; il ricorso è stato trattato ai sensi di tale previsione.

Massime di principio

  • Il "terzo interessato" che intenda proporre ricorso per Cassazione deve conferire al difensore una procura speciale espressa anche per il grado di legittimità; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Nel riesame del sequestro probatorio il tribunale valuta l'astratta configurabilità del reato (fumus commissi delicti) sulla base della congruità degli elementi rappresentati dal pubblico ministero senza procedere a un nuovo giudizio di merito: non è consentita la rinnovazione completa dell'accertamento probatorio.
  • Il sequestro probatorio finalizzato a consentire accertamenti tecnici sull'opera (perizia, analisi) è legittimo e può giustificare la temporanea indisponibilità del bene fino all'espletamento delle indagini tecniche; la durata della misura non è, di per sé, causa di annullamento, salvo eccesso ingiustificato.
  • Per ottenere misure meno afflittive (es. trasferimento temporaneo all'estero) il terzo deve dimostrare in modo convincente l'assenza di necessità degli accertamenti tecnici e l'insussistenza di fumus; mere dichiarazioni di attribuzione bibliografica o perizie non definitive possono non bastare se l'autorità ritiene necessari accertamenti ulteriori.
  • La carenza o l'apparenza di motivazione del provvedimento impugnato costituisce motivo rilevante in Cassazione solo se integra una violazione di legge o la nullità specificamente prevista; la Corte controlla la sufficienza della motivazione ma non sostituisce il giudizio tecnico-specialistico del tribunale di merito.

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