Cassazione Penale, Ordinanza n. 08663/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha denunciato violazione dell'art. 186 cod. strada, sostenendo che la responsabilità penale fosse stata affermata senza prova effettiva della guida del veicolo, poiché l'autovettura era stata rinvenuta ferma e non in movimento. La censura, tuttavia, riproduceva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto comprovato il movimento dell'auto da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a reiterare le stesse contestazioni già respinte dal giudice di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza; la censura riguardava l'insussistenza della prova della guida.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e il ricorso è inammissibile se non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le medesime censure già formulate in appello, senza misurarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: il motivo deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La mera deduzione di carenze o illogicità motivazionali, se non accompagnata da un effettivo confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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