Cassazione Penale, Ordinanza n. 36646/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 15 gennaio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per il reato di cui all’art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La condanna era alla pena di tre mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per diciotto mesi. Con un unico motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello non avesse considerato le censure difensive dirette a ottenere la riduzione della durata della sospensione della patente. La Corte d’appello aveva giustificato la durata della sospensione osservando che l’imputata era stata coinvolta in un sinistro stradale con danni a persone e cose, e non in un mero controllo di routine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è stato ritenuto riproduttivo di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito, senza una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata né l’indicazione delle specifiche ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione. La Corte d’appello aveva inoltre motivato la durata della sospensione della patente richiamando il coinvolgimento dell’imputata in un sinistro con danni a persone e cose, circostanza ritenuta indicativa di particolare disvalore della condotta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Vanore Sabrina Bruna, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza datata 15 gennaio 2026 con cui la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che la aveva ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandola alla pena di mesi tre di arresto e Euro 1000,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi diciotto.
La sentenza individua in questa disposizione il reato per il quale l’imputata era stata condannata; non sviluppa ulteriori considerazioni interpretative sulla fattispecie.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in E 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
In caso d’inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è giustificata quando non emergano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una censura già adeguatamente vagliata e respinta dal giudice di merito senza sviluppare una critica puntuale delle ragioni della decisione impugnata e senza indicare le specifiche ragioni di diritto che ne giustifichino l’annullamento.
- La durata della sospensione della patente può essere motivata valorizzando le circostanze concrete del fatto, tra cui il coinvolgimento in un sinistro stradale che abbia prodotto danni a persone e cose, quale elemento di particolare disvalore rispetto a un mero controllo di routine.
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