Sentenza n. 11369/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del decreto prot. -OMISSIS- del Ministero dell''Interno con il quale è stata respinta l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana presentata dal Sig.-OMISSIS- in data 15 marzo 2019 ai sensi dell''articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 - del preavviso di diniego dell'istanza di cui sopra, comunicato con nota ministeriale del 26 gennaio 2023, adottato ai sensi dell''articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; - degli elementi istruttori contrari, ad oggi non ancora conosciuti, forniti dalla Prefettura e dalla Questura di -OMISSIS-, rispettivamente in data 2 settembre 2021 e 22 aprile 2021, in forza dei quali è stato decretato il rigetto all''istanza del 15 marzo 2019; - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, unitamente al preavviso di diniego e agli elementi istruttori posti a fondamento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la falsa applicazione dell'art. 6 della legge n. 91/1992, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe omesso di valutare il suo effettivo inserimento sociale e si sarebbe limitata a valorizzare alcune vicende penali di scarsa gravità, una delle quali erroneamente qualificata come precedente penale. Il diniego era fondato su un ritiro della patente, su un decreto penale per violazione delle norme sul lavoro dei minori e su una condanna per lesioni personali, nonché sull'omessa indicazione di tali circostanze nella domanda di cittadinanza. Il ricorrente ha inoltre evidenziato la propria attività lavorativa e imprenditoriale, la disponibilità di redditi, la stabile residenza, il radicamento familiare e l'inserimento scolastico del figlio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifesta l'infondatezza delle censure. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere di amplissima discrezionalità, diretto a valutare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale e la sua capacità di rispettarne stabilmente le regole di convivenza civile. Il sindacato giurisdizionale è pertanto estrinseco e riguarda esclusivamente la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa. Nel caso concreto, il ricorrente non ha negato l'esistenza delle vicende considerate, ma ne ha contestato soltanto l'idoneità a fondare il giudizio negativo: tale contestazione attiene al merito non sindacabile in assenza di manifesta abnormità o arbitrarietà. Il TAR ha attribuito rilievo alla prossimità temporale delle condotte rispetto alla domanda, tutte collocate nel decennio di osservazione e, in particolare, a meno di tre anni dalla presentazione dell'istanza. Ha inoltre ritenuto ostativa, nell'ambito della valutazione complessiva, l'omessa dichiarazione delle vicende giudiziarie, anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso, quale indice di non compiuta integrazione e di mancata osservanza dei principi che regolano i rapporti con l'Amministrazione. L'attività lavorativa, la stabilità economica, il radicamento familiare e l'inserimento sociale sono stati considerati condizioni ordinarie e prerequisiti necessari, ma non sufficienti, per la concessione della cittadinanza; essi non prevalgono sul giudizio negativo fondato sulle vicende penali e sulla dichiarazione non veritiera. Il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce la permanenza in Italia sulla base di altro titolo di soggiorno né la ripresentazione dell'istanza in futuro. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase di merito, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La norma attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare il definitivo e stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, anche sotto il profilo dell'irreprensibilità della condotta.
È richiamato dal motivo di ricorso, ma la decisione fonda principalmente la valutazione sul potere discrezionale previsto dall'art. 9 della medesima legge.
È la disposizione ai sensi della quale è stato comunicato il preavviso di diniego; il giudizio non ravvisa vizi nella formazione del provvedimento definitivo.
L'omessa o non veritiera dichiarazione delle vicende giudiziarie può concorrere al giudizio negativo sulla domanda di cittadinanza anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disponibilità di condizioni di integrazione e di non pericolosità costituisce una condizione ordinaria per l'ingresso e il soggiorno, non un elemento di per sé sufficiente per ottenere la cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La stabilità lavorativa e sociale richiesta per il rilascio o rinnovo del soggiorno rappresenta un prerequisito minimo, ma non esaurisce la valutazione necessaria per la naturalizzazione.
art. 9, comma 12, d.lgs. 286/1998
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo consente, nelle more, la permanenza stabile e l'accesso ai diritti fondamentali e ai servizi pubblici, attenuando il pregiudizio derivante dal diniego della cittadinanza.
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando il ricorso risulta manifestamente infondato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere amministrativo ampiamente discrezionale, volto a verificare il definitivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale, anche in relazione alla sua condotta, alla capacità di rispettare le regole di convivenza civile e alla possibile incidenza dello status sui diritti e doveri verso lo Stato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza per naturalizzazione è estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa: esso si limita a verificare la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza, ragionevolezza e non arbitrarietà della motivazione.
- Nel procedimento di naturalizzazione, la prossimità temporale delle condotte antigiuridiche rispetto alla domanda può accrescere il loro valore sintomatico negativo, in quanto i fatti ricadenti nel decennio anteriore alla domanda sono rilevanti per verificare la continuità dell'irreprensibilità della condotta.
- L'omessa o non veritiera indicazione, nella domanda di cittadinanza, di precedenti giudiziari può concorrere autonomamente alla valutazione negativa dell'integrazione del richiedente, anche senza che sia accertata la configurabilità di un reato di falso.
- La stabile occupazione, il reddito sufficiente, il radicamento familiare e l'inserimento sociale costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per il soggiorno regolare, ma non sono di per sé sufficienti a imporre la concessione della cittadinanza quando l'Amministrazione abbia motivatamente valorizzato elementi contrari relativi alla condotta del richiedente.
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