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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13217/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per delitti di cessione di sostanze stupefacenti e aveva rideterminato la pena. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, sostenendo che i precedenti penali erano risalenti nel tempo e che i fatti erano di modesta gravità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocando la modesta gravità dei fatti, la rudimentalità dell'attività, il numero esiguo di acquirenti e il comportamento processuale dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello e che mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia adeguata. In particolare, ha ritenuto congrua la motivazione sull'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, fondata sui precedenti penali dell'imputato, inclusa una condanna del 2023 per reati analoghi, e sul giudizio di persistente inclinazione criminale. Parimenti ha considerato corretta la negazione delle attenuanti generiche, per difetto di elementi positivi e per la personalità negativa del soggetto. Alla declaratoria di inammissibilità è seguito, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di valutazione e il giudice di merito dia adeguata motivazione sulla personalità negativa dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 13 giugno 2000

    È richiamata in relazione alla necessità di verificare che la parte non abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini delle conseguenze ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione congrua e non illogica sulle circostanze aggravanti o attenuanti.
  • La recidiva specifica e infraquinquennale può essere correttamente ritenuta quando i precedenti penali sono recenti e riferiti a reati analoghi, così da evidenziare una persistente propensione criminale e l'assenza di segni di resipiscenza.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate se il giudice accerta l'assenza di elementi positivi di giudizio e valorizza una personalità complessivamente negativa dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese in appello senza evidenziare reali vizi di legge o di motivazione.
  • Alla inammissibilità del ricorso segue, in linea di principio, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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