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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2482/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Berlingieri ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva disposto nei suoi confronti gli arresti domiciliari per i reati concorrenti indicati. Il ricorrente ha dedotto: 1) illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che non sussistono gravi indizi e che è trascorso un considerevole lasso di tempo (fatto del 2 gennaio 2023) senza condotte illecite sopravvenute tali da giustificare la misura; 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa l'inidoneità di misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un percorso logico e coerente, motivando adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari in ragione del modus operandi, della pianificazione del reato, della spregiudicatezza dell'azione criminosa, dei rapporti con i correi e della presenza di precedenti e denunce successive (tra cui una denuncia per furto di ciclomotore due mesi dopo il furto contestato e una denuncia del 17 maggio 2024). La Corte ha inoltre confermato che, ai fini dell'art. 274 cod. proc. pen., la prognosi di pericolosità può desumersi dalle modalità del fatto e dai profili personali anche se il fatto è passato nel tempo. Ha ritenuto altresì adeguata la scelta della misura degli arresti domiciliari e ha escluso che misure meno afflittive potessero tutelare le esigenze cautelari. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, con gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato come parte della contestazione per concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere il titolo di reato a carico del ricorrente.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto, richiamata tra i reati contestati; la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto ma considera le modalità esecutive come elementi per la prognosi cautelare.

  • art. 625 cod. pen. (nn. 2, 5 e 7)

    Aggravanti del reato di furto richiamate nell'imputazione; contribuiscono alla valutazione complessiva della gravità e delle modalità della condotta.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di recidiva). La Corte interpreta che, dopo le modifiche della L. n. 47/2015, non si può desumere il pericolo esclusivamente dal titolo di reato, ma è legittimo considerare le concrete modalità della condotta e i profili personali per una prognosi di recidiva attuale.

  • L. n. 47 del 2015

    Modifica dell'art. 274 cod. proc. pen. richiamata per spiegare i limiti e i criteri di valutazione delle esigenze cautelari, in particolare la necessità di un giudizio prognostico fondato su elementi concreti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di condanna del proponente al pagamento delle spese processuali; la Corte la applica obbligatoriamente.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Indica gli adempimenti da compiere a cura della cancelleria in esecuzione del provvedimento della Corte; la sentenza dispone gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • In Cassazione i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione: non è possibile ottenere l'annullamento semplicemente proponendo una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere ritenuta anche quando il fatto è passato nel tempo, se dalle modalità della condotta e dai profili personali emerge una prognosi significativa di recidiva prossima; il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità del pericolo.
  • Le modalità esecutive del reato (pianificazione, esecuzione in pieno giorno, spregiudicatezza) e i rapporti con correi sono elementi pertinenti e rilevanti per valutare il pericolo di reiterazione e giustificare misure restrittive.
  • La scelta degli arresti domiciliari può essere ritenuta proporzionata quando il giudice ritiene che misure meno afflittive non sarebbero idonee a prevenire la reiterazione di reati, e tale valutazione è sottratta al sindacato della Cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; gli argomenti manifestamente infondati possono determinare una sanzione pecuniaria significativa.

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