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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35845/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Firenze del 9 febbraio 2011 a 12 anni di reclusione per l’omicidio della moglie, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 7 maggio 2026, che aveva respinto l’appello contro l’ordinanza del magistrato di sorveglianza dell’8 ottobre 2025, confermativa dell’espulsione dal territorio dello Stato da eseguire a pena espiata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi valorizzati non dimostrassero la pericolosità sociale attuale e che fosse stato invertito l’onere della prova, richiedendogli di indicare elementi nuovi. Con il secondo ha lamentato che non fossero stati adeguatamente considerati i diversi provvedimenti di liberazione anticipata ottenuti durante la detenzione. Con il terzo ha contestato la rilevanza attribuita alla mancanza di titolo di soggiorno e di lavoro regolare, sostenendo che tali condizioni esprimessero marginalità e non pericolosità e che dipendessero dalla stessa pendenza dell’espulsione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando congiuntamente i tre motivi, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha ritenuto corretto il metodo del Tribunale di sorveglianza: la misura disposta con sentenza irrevocabile non può essere eseguita senza una verifica preliminare dell’attualità della pericolosità, ma la precedente statuizione determina una preclusione attenuata, superabile in presenza di elementi nuovi o non considerati che attestino un apprezzabile mutamento della situazione. La concessione di benefici penitenziari va considerata, ma non impone da sola una prognosi favorevole; nel caso concreto, l’irreperibilità protratta dopo la scarcerazione e l’assenza di elementi sulla revisione critica del reato consentivano di escludere che fosse emersa un’evoluzione positiva univoca. La condizione irregolare di soggiorno, isolatamente considerata, non fonda una prognosi criminale sfavorevole; può rilevare, tuttavia, insieme all’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza e al conseguente rischio di nuovi reati. La valutazione della mancanza di titolo di soggiorno e di lavoro lecito come coelementi oggettivi della prognosi non è stata ritenuta manifestamente illogica. La decisione impugnata resta pertanto ferma.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 4, ord. pen.

    i poteri della Magistratura di sorveglianza in tema di misure di sicurezza sono ampi, come attestato dal disposto dell'art. 69, comma 4, ord. pen., secondo cui il Magistrato di sorveglianza provvede non solo al riesame della pericolosità ma anche all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza.

    La magistratura di sorveglianza dispone di ampi poteri in materia di misure di sicurezza, comprendenti il riesame della pericolosità e l’applicazione, l’esecuzione, la trasformazione o la revoca, anche anticipata, della misura.

  • art. 679 c.p.p.

    E non è dubbio, data l'ampiezza di poteri, che, in assenza dell'attualità della pericolosità sociale in sede di doveroso preliminare accertamento - v. art. 679 cod. proc. pen. - anche la statuizione contenuta in una sentenza divenuta irrevocabile non possa avere efficacia alcuna e la misura così disposta non possa essere posta in esecuzione.

    Prima di eseguire una misura di sicurezza il giudice deve accertare che la pericolosità sociale sia attuale; in mancanza, la misura disposta con sentenza irrevocabile non può essere eseguita.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Quando una misura di sicurezza è stata disposta con sentenza irrevocabile, il giudice di sorveglianza deve verificare preliminarmente l’attualità della pericolosità sociale prima di darvi esecuzione. La decisione irrevocabile produce tuttavia una preclusione attenuata, superabile quando emergano elementi sopravvenuti o preesistenti ma non considerati, idonei a dimostrare un apprezzabile mutamento della situazione di fatto.
  • Nel valutare l’attuale pericolosità ai fini dell’esecuzione di una misura di sicurezza, il giudice deve considerare anche la condotta tenuta durante l’espiazione della pena e i benefici penitenziari eventualmente concessi. La concessione di tali benefici, tuttavia, non dimostra necessariamente, da sola, un’evoluzione positiva della personalità, che va valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • La mancanza di un valido titolo di soggiorno, considerata isolatamente, non è sufficiente a fondare una prognosi criminale sfavorevole nei confronti dello straniero. Può assumere rilievo quando, unitamente alla mancanza di attività lavorativa lecita, comporti l’impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza e un conseguente rischio di commissione di nuovi reati.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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