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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27286/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per omicidio volontario aggravato ai danni della madre, ritenuta autrice di una precedente aggressione all'interno dell'abitazione; la Corte di assise di appello aveva escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo, aveva confermato la qualificazione in termini di omicidio volontario, aveva riconosciuto l'attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p. in equivalenza con l'aggravante ex art. 577, comma 1, n. 1, c.p., rideterminando la pena in 24 anni di reclusione, ma aveva negato le attenuanti generiche e il beneficio della riduzione di pena collegato al rito. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva: 1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizio motivazionale per mancato riconoscimento della legittima difesa, sostenendo che la madre, sotto effetto di cocaina, aveva aggredito il figlio nel sonno con un coltello, e che la reazione dell'imputato sarebbe stata una difesa necessitata; 2) violazione dell'art. 55 c.p. per mancato riconoscimento dell'eccesso colposo; 3) violazione degli artt. 43 e 584 c.p. per erronea qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale, assumendo la mancanza di prova del dolo omicida e del movente economico; 4) violazione dell'art. 89 c.p. per omessa considerazione di un parziale vizio di mente o, comunque, della compromissione cognitiva ai fini della capacità di comprendere la sproporzione della reazione; 5) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle attenuanti generiche, contestando la valorizzazione di precedenti risalenti e la svalutazione della condotta successiva al fatto; 6) violazione degli artt. 69 e 62 n. 2 c.p. per il giudizio di equivalenza tra aggravante e attenuante, ritenuto sintetico e contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla legittima difesa e sull'eccesso colposo, e inammissibile il terzo motivo sulla qualificazione dell'omicidio come volontario. Ha poi respinto il quarto motivo sul vizio parziale di mente, ritenendo la motivazione di merito completa e coerente. Ha invece accolto il quinto e, per connessione, il sesto motivo: ha reputato illogico il diniego delle attenuanti generiche, perché fondato soprattutto su precedenti penali risalenti e su una lettura negativa della condotta processuale e post delictum non coerente con la ricostruzione fattuale condivisa, e ha quindi disposto un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra circostanze. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio limitatamente al giudizio di bilanciamento tra circostanze e al trattamento sanzionatorio, davanti alla Corte di assise di appello di Perugia; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 575 c.p.

    Norma incriminatrice dell'omicidio volontario, contestato nel caso concreto.

  • art. 577, comma 1 n. 1, c.p.

    Aggravante applicata per il rapporto di parentela con la vittima, ritenuta in bilanciamento con l'attenuante della provocazione.

  • art. 52 c.p.

    La legittima difesa va valutata ex ante, in concreto, verificando l'attualità del pericolo e la necessità/proporzione della reazione; nel caso esclusa perché l'aggressione era cessata e l'imputato poteva allontanarsi e chiedere aiuto.

  • art. 55 c.p.

    L'eccesso colposo presuppone una difesa che si collochi entro la struttura della legittima difesa; se mancano i presupposti della scriminante, l'art. 55 non è configurabile.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato per la dedotta assenza di dolo omicida e per sostenere la diversa qualificazione del fatto.

  • art. 584 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere la preterintenzione, ma la Corte ha ritenuto la censura meramente rivalutativa.

  • art. 89 c.p.

    Il parziale vizio di mente richiede una compromissione della capacità di intendere o volere; nel caso escluso sulla base della prova medico-legale e della capacità dell'imputato di ricordare e spiegare gli eventi.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche devono essere valutate in relazione a tutti gli elementi del caso; il diniego è stato ritenuto illogico e meritevole di nuovo esame.

  • art. 69 c.p.

    Riguarda il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, da rinnovare all'esito dell'eventuale rivalutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    Attenuante della provocazione riconosciuta in appello; la Corte di cassazione ha rinviato anche per il conseguente bilanciamento.

  • art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p.

    Dedotto come vizio di violazione di legge in relazione a legittima difesa, preterintenzione, vizio di mente e trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p.

    Dedotto come vizio di motivazione; la Corte ha distinto censure realmente argomentate da quelle meramente rivalutative.

  • art. 530, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa ai fini del ragionevole dubbio sulla legittima difesa.

  • art. 442 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla riduzione di pena connessa al rito alternativo, ritenuta preclusa dalla qualificazione del fatto e dal regime sanzionatorio dell'omicidio volontario aggravato.

  • art. 133 c.p.

    Criterio di commisurazione della pena evocato dalla Corte per la possibile incidenza degli elementi non valutati sul bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 52 d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato solo per la disciplina della diffusione del provvedimento con omissis dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La legittima difesa, anche putativa, deve essere accertata con giudizio ex ante e in concreto, considerando tutte le circostanze antecedenti e concomitanti che possano aver inciso sulla rappresentazione dell'agente, ma resta necessario che sussista un pericolo attuale e una reazione necessitata e proporzionata.
  • L'eccesso colposo presuppone che la condotta si collochi entro l'area della legittima difesa: se l'aggressione è cessata o il pericolo non è più attuale, non è configurabile l'art. 55 c.p.
  • Una reazione reiterata, prolungata e marcatamente eccedente rispetto all'offesa subita, specie quando l'agente avrebbe potuto allontanarsi o chiedere aiuto, può escludere tanto la legittima difesa quanto l'eccesso colposo.
  • La censura di legittimità sulla qualificazione del fatto è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione di merito già sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il vizio parziale di mente non può essere riconosciuto in presenza di accertamenti medico-legali che escludano una significativa compromissione delle capacità di intendere e di volere e che mostrino la capacità dell'imputato di ricordare, interpretare e spiegare i fatti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli emergenti dal caso concreto; è illogico fondarlo in modo prevalente su precedenti risalenti o su apprezzamenti stereotipati della condotta processuale se questi non sono coerenti con la complessiva ricostruzione del fatto.
  • Quando una circostanza attenuante è stata riconosciuta, il giudizio di bilanciamento con l'aggravante richiede una rivalutazione concreta e coerente con gli elementi che incidono sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'imputato.
  • La presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso o di una situazione eccezionale provocata dalla condotta della vittima può incidere sulla misura della responsabilità e sulla concessione delle attenuanti generiche, pur senza escludere l'imputabilità.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneIntercettazioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaParte generaleProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiNesso di causalitàColpa coscientePrescrizione del reato

Testo integrale

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