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Ordinanza

Ordinanza n. 12624/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota di Roma Capitale, Municipio Roma I Centro, Direzione Tecnica, Servizio Edilizia Privata, prot. n. CA/41513 del 9 marzo 2026, e della nota di accompagnamento dell’U.R.P. Municipio Roma I Centro, prot. n. CA/2026/0048146 del 18/03/2026, comunicate a mezzo p.e.c. del 18/03/2026, con cui l’Amministrazione comunale, a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti a mezzo p.e.c. del 2/03/2026 (rep. n. 3398 e prot. CA/36322), ha comunicato di non avere reperito “documentazione negli archivi del Municipio senza numero di protocollo e anno di riferimento della pratica edilizia (...) trasmettendo ai ricorrenti soltanto due documenti (...)”: la “Richiesta Parere prot. CA/15693 del 29.1.2026” e il “Permesso di costruire prot. CA/131407 del 1.8.20240”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione richiesta con la predetta istanza; nonché per la condanna di Roma Capitale all’ostensione e, in particolare, a consentire il pieno ed integrale accesso e a rilasciare copia integrale di tutta la documentazione richiesta, in formato digitale aperto, leggibile e completo (ad es., PDF/A) e ove necessario con conversione dei file proprietari (ad es., in formato DCM) in formato leggibile e fruibile, mediante invio telematico su canale istituzionale, ovvero a consentire l’accesso fisico ai fascicoli per l’esame e l’estrazione di copia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e ai sensi di tutta la normativa vigente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e/o nel diverso termine e nelle modalità fissati dall’adito Tribunale, con nomina sin d’ora, in caso di inottemperanza, di un Commissario ad acta per l’esecuzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti il 14/05/2026: - della nota di Roma Capitale – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata, prot. n. QI/73369 del 16 aprile 2026, trasmessa a mezzo p.e.c. di pari data, con cui Roma Capitale, in relazione alla medesima istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti, ha comunicato di aver: “condotto la ricerca utilizzando il protocollo informatico in uso (GED), non riscontrando alcuna giacenza di pratiche e/o rilascio di titoli edilizi e constatandone la presenza presso il Municipio di Roma I”, al quale ha trasmesso l’istanza per i successivi adempimenti di competenza; - della nota di Roma Capitale – Dipartimento Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – Ufficio Archivio, prot. n. QI/77726 del 22 aprile 2026, trasmessa a mezzo p.e.c di pari data, con cui la parte resistente ha comunicato che: “le indicazioni contenute” nella richiesta d’accesso “sono tali da non consentire un'individuazione corretta della documentazione oggetto della domanda d'accesso”, invitando: “Ai fini di una fattiva collaborazione e di una corretta evasione della richiesta, pertanto, di utilizzare prevalentemente il numero di protocollo e l'anno di riferimento della documentazione quali: protocollo del fascicolo progettuale e/o protocollo o numero del titolo rilasciato. Saranno tenuti in considerazione anche ulteriori dati (indirizzo completo di numero civico e/o nominativo dell'intestatario dell'immobile) presentati a corredo della domanda, al fine di circostanziare ulteriormente la ricerca. Si invita la S.V. a voler meglio precisare l'oggetto della richiesta con dati utili a una ricerca puntuale.”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: note comunali recanti il parziale diniego o la mancata integrale ostensione della documentazione edilizia e urbanistica relativa a un immobile confinante e allo stesso immobile dei ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., integrato da motivi aggiunti, contro le comunicazioni con cui Roma Capitale ha trasmesso soltanto alcuni documenti e ha dichiarato di non poter reperire o individuare ulteriori pratiche edilizie in assenza del numero di protocollo e dell'anno di riferimento. L'istanza riguardava l'intero fascicolo edilizio e urbanistico dell'immobile confinante, identificato mediante indirizzo ed estremi catastali, nonché gli atti relativi all'immobile dei ricorrenti. Sono stati dedotti violazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà delle comunicazioni sopravvenute, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, collaborazione e leale cooperazione, nonché, in via subordinata, violazione della disciplina dell'accesso civico generalizzato e dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. I ricorrenti hanno sostenuto che indirizzo ed estremi catastali fossero sufficienti a consentire la ricerca, che non fosse legittimo imporre loro l'indicazione di dati amministrativi ignoti e che, in caso di inesistenza o irreperibilità degli atti, il Comune dovesse rendere un'attestazione formale e circostanziata delle ricerche svolte. Hanno inoltre rappresentato l'urgenza dell'accesso ai fini della tutela rispetto all'intervento edilizio confinante.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso né i motivi dedotti. Considerata la richiesta di Roma Capitale di disporre di un rinvio per acquisire le relazioni degli uffici e ritenuta necessaria una cognizione più completa dell'attività effettivamente svolta dall'amministrazione e della fondatezza delle ragioni poste a base delle comunicazioni impugnate, ha rinviato la trattazione alla Camera di Consiglio del 20 luglio 2026, ordinando alla Segreteria i seguiti di competenza. Non risultano adottate misure di ostensione, né statuizioni definitive sulle spese o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Norme invocate per fondare il diritto di accesso documentale e la domanda di visione ed estrazione di copia degli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    Norma processuale in base alla quale è stato proposto il giudizio in materia di accesso.

  • artt. 3 e 25 l. n. 241/1990

    Norme invocate dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione e alla disciplina della tutela giurisdizionale del diritto di accesso.

  • art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013

    Norma richiamata dai ricorrenti con riguardo ai limiti e alle eccezioni dell'accesso civico generalizzato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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