Cassazione Civile, Ordinanza n. 28669/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso della ritenuta IRPEF di euro 30.729,00 operata dal Comune sulle somme corrisposte a titolo di indennità per l'espropriazione di due terreni. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo che, benché la regola generale imponesse la tassazione delle plusvalenze percepite dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, il prelievo non fosse dovuto quando il pagamento fosse stato ritardato ingiustificatamente dalla pubblica amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991, sostenendo che il principio di cassa comporta la tassazione di ogni pagamento avvenuto dopo l'entrata in vigore della norma e che il ritardo rilevante sarebbe solo quello della fase amministrativa, non quello derivante dalla durata del giudizio instaurato per la determinazione della giusta indennità. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, non vi sarebbe stato un ritardo imputabile alla P.A. nella mera erogazione, poiché il contenzioso era stato promosso per ottenere una corretta stima dei fondi espropriati e la quantificazione dell'indennizzo era stata definita solo con due sentenze della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, pur operando in via generale il principio di cassa per la tassazione delle indennità di esproprio percepite dopo l'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991, resta esclusa l'imponibilità quando il pagamento sia avvenuto con ingiustificato ritardo della pubblica amministrazione. La Corte ha ritenuto non condivisibile la tesi dell'Agenzia secondo cui il ritardo rilevante dovrebbe essere solo quello amministrativo e non anche quello maturato nella fase giurisdizionale relativa alla determinazione dell'indennità, affermando che, in un'interpretazione conforme ai principi costituzionali e convenzionali, il ritardo dello Stato va considerato in senso unitario e comprende anche la durata del processo. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancanza di difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro processuale dedotto a fondamento del ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 11, commi 5, 6 e 7, L. n. 413 del 1991
disciplina la tassazione, mediante ritenuta al momento del pagamento, delle somme percepite a titolo di indennità di esproprio e delle altre plusvalenze collegate ad acquisizioni coattive
art. 11, comma 9, L. n. 413 del 1991
norma transitoria richiamata per chiarire che la tassazione retroattiva riguarda solo i casi in cui nel triennio successivo al 31 dicembre 1988 siano intervenuti sia il titolo sia la percezione della somma
art. 35 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
norma di recepimento della disciplina fiscale delle indennità di esproprio, che prevede la ritenuta al momento del pagamento
art. 97 Cost.
richiamato come parametro a sostegno dell'esigenza di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata del processo
art. 117 Cost.
richiamato quale limite di validità della legislazione statale e regionale rispetto agli obblighi internazionali
art. 6 CEDU
richiamato per affermare la tutela del giusto processo in chiave convenzionale
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
richiamato a tutela del diritto di proprietà rispetto agli effetti del ritardo nell'erogazione dell'indennità
Massime di principio
- In materia di tassazione delle indennità di esproprio, la regola generale è quella del principio di cassa: sono imponibili le somme percepite dopo l'entrata in vigore della disciplina fiscale, indipendentemente dalla data del decreto ablativo o del trasferimento del bene.
- La disciplina transitoria sull'imposizione delle plusvalenze da esproprio non può essere letta in modo da attrarre alla tassazione i soli pagamenti successivi, se il ritardo nel pagamento è ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione.
- Il ritardo rilevante ai fini dell'esclusione della tassazione non va ristretto alla sola fase amministrativa, ma comprende anche il tempo impiegato dalla controversia giudiziaria necessaria a definire la giusta indennità, quando tale durata sia comunque ascrivibile allo Stato in senso unitario.
- L'interpretazione della normativa fiscale deve essere coordinata con i principi costituzionali di buon andamento, giusto processo e ragionevole durata, nonché con i principi convenzionali di tutela del diritto di proprietà e del diritto a un processo equo.
- Quando il contribuente subisce un pregiudizio per il ritardo pubblico nella corresponsione dell'indennità espropriativa, va evitata un'interpretazione che lo costringa ad attivare ulteriori rimedi risarcitori, se il risultato può essere raggiunto già tramite una lettura convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma fiscale.
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