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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20814/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero generici e meramente astratti, privi di concreta attinenza con i fatti di causa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la sua condanna per due condotte ritenute integranti il delitto di cui all'art. 455 c.p. I motivi di ricorso denunciavano, in modo generico, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 49, comma 2, c.p., nonché agli artt. 133 e 62-bis c.p., ma la Corte osserva che le deduzioni si risolvevano in affermazioni astratte e non calate nella fattispecie concreta.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, limitandosi a registrare che due condotte sono state ritenute integranti il reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure sono state formalmente incardinate sui motivi di ricorso per cassazione, ma giudicate inammissibili perché formulate in modo astratto e sganciato dalla fattispecie concreta.

  • art. 49, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze, ma senza che la Corte ravvisasse una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    Invocato dal ricorrente in tema di dosimetria della pena, ma in modo non correlato alle circostanze concrete del caso.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente ai fini delle attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito della relativa valutazione perché il ricorso è ritenuto inammissibile.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna del ricorrente al versamento della somma prevista in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono misurarsi con la concreta motivazione della decisione impugnata; deduzioni puramente astratte o sganciate dal fatto processuale non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La denuncia di violazione di legge o vizi motivazionali non può consistere in formule generiche: il ricorrente deve indicare specificamente dove e perché la sentenza sarebbe errata, confrontandosi con gli elementi fattuali e argomentativi valorizzati dai giudici di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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