Cassazione Penale, Sentenza n. 15105/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela (art.129 c.p.p.) rispetto al furto di energia elettrica contestato (art.624 e 625 n.2 e n.7 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto tardiva la richiesta del Pubblico Ministero di contestare in dibattimento la circostanza aggravante prevista dall'art.625 n.7 (qualificazione dell'energia elettrica come "bene destinato a pubblico servizio"), sulla base del decorso del termine per la proposizione della querela secondo la nuova disciplina (art.85 D.lvo 150/2022). Il Procuratore deduceva che il giudice aveva illegittimamente precluso al PM il potere/dovere di effettuare la contestazione suppletiva in dibattimento (artt.516-517 c.p.p.), che può essere svolta fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale, senza necessità di autorizzazione giudiziale e nel rispetto delle garanzie difensive (art.519 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la decisione del Tribunale per aver impedito l'esercizio, da parte del Pubblico Ministero, della contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art.625 n.7). La sentenza del Tribunale è stata dichiarata affetta da nullità di ordine generale per violazione delle norme relative all'esercizio dell'azione penale (artt.178 e 179 c.p.p.) e al diritto di contraddittorio; la Corte ha annullato la pronuncia impugnata e ha disposto che il giudice di merito valuti la posizione alla luce della legittima contestazione suppletiva, garantendo il termine e le garanzie difensive previste dall'art.519 c.p.p. (ossia riapertura del dibattimento/contraddittorio per decidere sulla nuova imputazione).
Norme richiamate
Delitto di furto contestato nella sua fattispecie generale (sottrazione di energia elettrica tramite manomissione del contatore).
Aggravanti applicate: n.2 (mezzo fraudolento) e n.7 (su cose esposte alla pubblica fede / nella parte rilevante la qualificazione dell'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio che incide sulla procedibilità).
Regola che impone al giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilità acquisite agli atti; tuttavia non autorizza il giudice a pronunciare de plano senza coinvolgere le parti quando esistono profili che richiedono il contraddittorio (non giustifica l'anticipata declaratoria che precluda la contestazione suppletiva).
art. 85 D.Lvo 150/2022
Riforma che ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati; il Tribunale aveva fatto riferimento ai termini per la proposizione della querela introdotti dalla riforma per dichiarare l'improcedibilità, ma la Corte ha ritenuto che ciò non potesse precludere l'esercizio in dibattimento della contestazione suppletiva da parte del PM.
Norma sulla "nuova contestazione" che disciplina la modifica dell'imputazione in dibattimento; serve a permettere al PM di adeguare l'imputazione sulla base delle prove emerse.
"il pubblico ministero contesta all'imputato"
Consente al PM di contestare in dibattimento reato connesso o circostanza aggravante; la Corte sottolinea che per la contestazione della circostanza aggravante non è prevista autorizzazione giudiziale e non sussistono limiti temporali che impediscano la contestazione fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale.
Regola la contestazione di fatto nuovo e prevede il potere del presidente del collegio di autorizzarla; distinto dall'art.517, evidenziando che l'intervento giudice è previsto per fatti nuovi ma non per la contestazione di circostanze aggravanti già emergenti dagli atti.
"salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"
Garantisce all'imputato, quando vi è contestazione suppletiva (diversa dalla recidiva), la possibilità di chiedere un termine per difendersi; la Corte ricorda che il giudice deve accordare il termine minimo previsto e riaprire il contraddittorio.
Principio di correlazione tra imputazione e sentenza: impone al giudice di pronunciarsi sull'imputazione effettivamente contestata e risultante nel processo.
Riferiti a nullità e limiti nell'esercizio dell'azione penale: la Corte ha ritenuto che l'omissione di consentire la contestazione suppletiva configurasse nullità di ordine generale rilevante ai sensi di queste norme.
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che giustifica il potere/dovere del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive in dibattimento per esercitare pienamente l'azione penale.
Sentenza Corte Costituzionale n.139/2015
Richiamata per affermare che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare mutamenti significativi del quadro processuale e che l'imputato deve avere adeguate garanzie (parità di trattamento rispetto ad altre modifiche dell'imputazione).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. Barbagallo e successive)
Orientamenti richiamati che riconoscono al PM il potere di effettuare nuove contestazioni in dibattimento senza limiti temporali specifici nell'ambito del dibattimento e sottolineano l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulla modifica dell'imputazione una volta che questa sia stata validamente proposta.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre in dibattimento una contestazione suppletiva (reato concorrente o circostanza aggravante) fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale; il giudice non può precluderne l'esercizio per presunti termini prescrittivi precedenti se la contestazione è proposta nel "primo segmento utile" del dibattimento.
- Quando il PM valida in udienza una nuova contestazione ai sensi degli artt.516-517 c.p.p., il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla imputazione così modificata: deve garantire il diritto di difesa (art.519 c.p.p.) e valutare la fondatezza dell'aggravante nel contraddittorio, non può decidere de plano per improcedibilità basandosi sull'imputazione originaria.
- L'art.129 c.p.p. (immediata declaratoria di cause di non punibilità) non legittima il giudice a pronunciarsi d'ufficio e de plano in modo da precludere il contraddittorio quando esiste la possibilità di una legittima contestazione suppletiva che può modificare la procedibilità.
- La qualificazione della natura del bene soggetto al reato (es. energia elettrica come "bene destinato a pubblico servizio") può incidere sulla procedibilità: se emergente in dibattimento e legittimamente contestata dal PM, può trasformare reati procedibili a querela in procedibili d'ufficio.
- In presenza di contestazione suppletiva il giudice deve concedere i termini e le garanzie difensive previsti dalla legge; l'omissione di tali garanzie può configurare nullità di ordine generale e giustificare l'annullamento della decisione di merito.
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