Cassazione Penale, Sentenza n. 37162/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato la ricorrente per la contravvenzione ex art. 691 c.p. con ammenda di €800 e la sospensione dell'esercizio commerciale per 3 mesi. L'ordinanza ha ritenuto inappellabile la sentenza ai sensi dell'art. 37 d.Lgs. 28/08/2000 n.274 perché era stata inflitta solo una pena pecuniaria (la pena accessoria della sospensione dell'attività non è stata considerata idonea a rendere appellabile la sentenza). La ricorrente ha anche censurato la motivazione e l'istruttoria sul punto della prova dell'ebbrezza degli avventori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso che la sentenza del Giudice di pace era inappellabile ai sensi dell'art. 37 d.Lgs. 274/2000 poiché prevedeva soltanto una pena pecuniaria e non statuizioni civili impugnabili; ha ritenuto inoltre che il secondo motivo fosse inammissibile perché diretto al merito della sentenza del Giudice di pace e non contro l'ordinanza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato dalla L. 23/06/2017 n.103).
Norme richiamate
art. 37 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
disciplina i limiti di appellabilità delle sentenze del Giudice di pace
La Corte interpreta l'art. 37 nel senso che l'appello contro la sentenza del Giudice di pace è consentito solo se la sentenza irroga una pena diversa dalla sola pecuniaria; non rileva l'applicazione di pene accessorie ai fini dell'appellabilità
prevede la pena accessoria della sospensione dell'attività commerciale
La Corte sottolinea che la sospensione dell'attività prevista dall'art. 691 c.p. è una pena accessoria e non può trasformare una pena pecuniaria in motivo di appellabilità ai sensi dell'art. 37 citato
disciplinante le sanzioni per ricorsi inammissibili o infondati
Applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile
L. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
modifica le disposizioni sanzionatorie per i ricorsi infondati o inammissibili
Rilevata come norma che ha inciso sull'ammontare delle sanzioni e sulla disciplina applicabile al caso concreto
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
giurisprudenza citata sul criterio equitativo di determinazione della somma da versare
Utilizzata per giustificare la determinazione equitativa della somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'appello avverso la sentenza del Giudice di pace è ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 37 d.Lgs. 274/2000: una condanna a sola pena pecuniaria rende la sentenza inappellabile.
- Le pene accessorie (es. sospensione dell'attività prevista dall'art. 691 c.p.) non trasformano automaticamente una sentenza pecuniaria in appellabile; conta la natura della pena principale.
- Le impugnazioni per cassazione contro ordinanze che dichiarano inammissibile un appello devono attaccare l'ordinanza stessa; i vizi di merito della sentenza di primo grado non sono valutabili in questa sede e rendono il motivo inammissibile.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare preliminarmente l'ammissibilità prima di proporre ricorso.
- Non sempre è possibile la conversione dell'appello in ricorso per cassazione se l'appello contiene questioni di puro merito: la natura delle censure incide sulla possibilità di cambiare il rimedio processuale.
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