Cassazione Civile, Ordinanza n. 14878/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'ente locale a un'istanza di rimborso dell'ICI per gli anni 2003-2011 e dell'IMU per gli anni 2012-2015, relative a un terreno di proprietà della società classificato dal piano urbanistico come "verde pubblico attrezzato". In primo grado il ricorso della contribuente era stato dichiarato inammissibile per carenza di causa petendi; in appello, invece, la decisione era stata riformata, ritenendosi che il ricorso fosse ammissibile e fondato perché la destinazione urbanistica del fondo escludeva il presupposto impositivo, cioè l'edificabilità. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992: secondo il ricorrente, la destinazione a verde pubblico non comportava inedificabilità assoluta, poiché l'accordo di programma consentiva la realizzazione di opere e strutture compatibili con la destinazione d'uso, sicché l'area conservava una potenzialità edificatoria rilevante ai fini ICI/IMU. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha affermato che il vincolo di destinazione a "verde pubblico" non coincide con un vincolo di inedificabilità assoluta e non esclude, di per sé, l'edificabilità fiscale dell'area; esso incide soltanto sul valore venale e sulla concreta potenzialità edificatoria. Ha precisato inoltre che la sentenza amministrativa invocata dalla contribuente era irrilevante perché riguardava una diversa particella e parti non coincidenti. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
La nozione di edificabilità ai fini ICI/IMU non si esaurisce nell'edilizia abitativa e comprende anche aree sottoposte a vincoli di destinazione che non eliminano la vocazione edificatoria del suolo.
Richiamato come norma sulla determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili, da rapportare al valore venale e alle potenzialità edificatorie concrete.
art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004
Le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali; un vincolo assoluto di inedificabilità imposto dal piano paesaggistico può escludere la natura edificabile dell'area.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma processuale di deduzione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Ai fini ICI/IMU, l'inclusione di un'area in una zona destinata a servizi pubblici o a verde pubblico non esclude automaticamente la natura edificabile del suolo, se il vincolo è solo conformativo o di destinazione e non assoluto.
- I vincoli urbanistici specifici che limitano la concreta edificabilità incidono sul valore venale dell'area e quindi sulla base imponibile, ma non fanno venir meno, di regola, il presupposto impositivo delle aree fabbricabili.
- L'edificabilità è esclusa solo da vincoli assoluti di inedificabilità; tali vincoli possono derivare anche da strumenti di pianificazione paesaggistica prevalenti sul piano regolatore comunale.
- Nel processo di legittimità è irrilevante il richiamo a una decisione amministrativa resa su un bene diverso e tra parti non coincidenti rispetto alla controversia tributaria oggetto del giudizio.
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