Cassazione Penale, Ordinanza n. 05107/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze erano generiche e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza concerne i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali in danno dei medesimi agenti operanti. I ricorrenti deducevano, in sintesi, censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio, contestando l'attendibilità degli agenti di polizia e sostenendo inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche; quanto al reato di lesioni, si lamentava anche la questione della procedibilità a querela. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e comunque diretti a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e adeguata sia sull'attendibilità degli agenti sia sull'accertamento del dolo per le lesioni, ritenuto strettamente correlato al reato di resistenza.
Norme richiamate
La contestazione riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto infondate o comunque generiche le censure che investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova sulla responsabilità per tale reato.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
- La censura sulla credibilità dei testimoni o degli operanti di polizia non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di tale confronto, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il giudice di merito abbia accertato in modo adeguato il dolo del reato di lesioni e la sua stretta connessione con la resistenza a pubblico ufficiale, la questione non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione dedotto specificamente.
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