Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05107/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che le doglianze erano generiche e si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza concerne i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali in danno dei medesimi agenti operanti. I ricorrenti deducevano, in sintesi, censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione del materiale probatorio, contestando l'attendibilità degli agenti di polizia e sostenendo inoltre il diniego delle circostanze attenuanti generiche; quanto al reato di lesioni, si lamentava anche la questione della procedibilità a querela. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e comunque diretti a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e adeguata sia sull'attendibilità degli agenti sia sull'accertamento del dolo per le lesioni, ritenuto strettamente correlato al reato di resistenza.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La contestazione riguardava il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto infondate o comunque generiche le censure che investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova sulla responsabilità per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
  • La censura sulla credibilità dei testimoni o degli operanti di polizia non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, essendo tale apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di tale confronto, il motivo è generico e inammissibile.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato in modo adeguato il dolo del reato di lesioni e la sua stretta connessione con la resistenza a pubblico ufficiale, la questione non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione dedotto specificamente.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeLesioni
RamiReati contro la PAReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.