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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39971/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

In un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un credito portato da un provvedimento giudiziale, il creditore cessionario aveva agito contro alcuni soggetti che si opponevano all'esecuzione. Gli opponenti sostenevano che la cessione del credito fosse nulla perché il credito sarebbe appartenuto a una società diversa da quella indicata nell'atto di cessione e perché la società cedente si era già estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Il tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo che il credito, riconosciuto in favore della società poi cancellata, potesse essere negoziato dai soci dopo l'estinzione e che la cessione fosse stata ratificata. La corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame ritenendo che la cancellazione fosse intervenuta in pendenza del giudizio da cui traeva origine il credito per spese processuali e che ciò avesse comportato una rinuncia tacita al credito. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la corte territoriale avrebbe deciso su una questione diversa da quelle effettivamente devolute con l'opposizione ex art. 615 c.p.c., centrata sulla nullità della cessione per difetto di titolarità del cedente e per estinzione della società, non sulla rinuncia tacita al credito; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2495 c.c. e degli artt. 110 e 111 c.p.c., contestando che il credito potesse dirsi rinunciato e sostenendo che, al momento della cessione, esso non era ancora sorto e che la successiva trasformazione/iscrizione in altro Stato era incompatibile con una volontà di rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi ai motivi effettivamente devoluti nell'opposizione all'esecuzione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione ribadisce che, nell'opposizione esecutiva, i motivi di opposizione delimitano il thema decidendum e il giudice non può fondare la decisione su una ragione diversa e non devoluta, salvo il rilievo officioso della caducazione del titolo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e delle eccezioni ritualmente devolute; non può decidere sulla base di una causa petendi diversa da quella posta dall'opponente in sede di opposizione all'esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Nell'opposizione all'esecuzione i motivi dedotti dall'opponente delimitano il perimetro del giudizio, entro il quale il giudice deve restare, salvo il rilievo officioso di specifici profili di caducazione del titolo.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte lo richiama nel motivo di ricorso relativo agli effetti della cancellazione della società, ma non ne fornisce una interpretazione decisiva nel merito, perché il secondo motivo resta assorbito.

  • artt. 110 e 111 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la ricostruzione della successione nel rapporto processuale e nella titolarità del credito; il profilo non viene però esaminato nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione, i motivi dedotti dall'opponente cristallizzano il thema decidendum: il giudice non può accogliere o respingere l'opposizione fondandosi su una ragione autonoma e diversa rispetto a quelle devolute, salvo i casi di rilievo officioso consentiti.
  • L'opponente in sede di opposizione esecutiva assume la posizione sostanziale di attore quanto ai fatti costitutivi dell'opposizione, sicché il perimetro del giudizio resta segnato dalla causa petendi esposta nell'atto introduttivo.
  • La questione della eventuale rinuncia tacita al credito, ove non sia stata specificamente dedotta nei motivi di opposizione, non può essere introdotta dal giudice come autonoma ragione decisoria se la controversia era stata impostata sulla nullità della cessione per difetto di titolarità del cedente o per estinzione della società cedente.
  • Se il giudice di merito decide su una questione estranea ai motivi di opposizione, la sentenza incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione o ultrapetizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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