Cassazione Penale, Sentenza n. 21891/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge relativa all'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) nelle fattispecie di bancarotta contestate. Il ricorrente ha dedotto di essere un soggetto di modesta cultura che aveva affidato la contabilità e la redazione dei bilanci al commercialista Stefano Cellerino, il quale non avrebbe adempiuto agli obblighi contabili; perciò, sostiene che le condotte siano al più riconducibili a negligenza (bancarotta documentale semplice) e non al dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e per il falso in bilancio. Ha altresì contestato la mancanza di motivazione della sentenza di appello sulla sussistenza dell'elemento intenzionale per le altre imputazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproducesse i motivi di merito già proposti in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, configurando una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte territoriale ha motivato in modo logico e non contraddittorio la sussistenza del dolo: assenza di documentazione, l'operazione di versamento in conto capitale nel 2012 per evitare la riduzione del capitale sociale oltre il terzo (art. 2482-bis c.c.), e la finalità dell'omessa tenuta delle scritture di arrecare pregiudizio ai creditori. Ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze generiche relative ad altre condotte per difetto di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216 ultimo comma, legge fallimentare
Richiamata in relazione alle pene accessorie irrogate insieme alla condanna principale per reati fallimentari; la Corte ha applicato le pene accessorie previste per i reati di bancarotta.
Richiamato per spiegare il significato del versamento in conto capitale del 2012: l'operazione è stata interpretata come finalizzata ad evitare la riduzione del capitale sociale oltre un terzo e, quindi, indice di consapevolezza del ricorrente circa la situazione economica della società.
art. 224 comma 1 n. 2, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alla bancarotta semplice; la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti non fossero riqualificabili come bancarotta semplice, poiché l'omessa tenuta delle scritture ha prodotto un pregiudizio concreto ai creditori coerente con elementi di fraudolenza.
art. 173 comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale alla censura: il ricorso doveva attenersi ai motivi ammessi e specifici; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse formulato doglianze sufficientemente specifiche rispetto alle decisioni di merito.
Applicato per disporre il pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma (euro tremila) per le ragioni di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera delega della tenuta della contabilità a un professionista non esonera l'imprenditore dall'obbligo di vigilare: sussiste una presunzione semplice di responsabilità che può essere superata solo con prova rigorosa e specifica.
- In sede di legittimità la Corte non può riscrivere o rivalutare le risultanze di fatto del giudice di merito: il ricorso deve svolgere censure di diritto e confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
- Le doglianze generiche e non specificate (specialmente riguardo alla motivazione sulle varie imputazioni) sono geneticamente inammissibili in Cassazione e possono determinare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
- Elementi fattuali come l'assenza di documentazione, atti diretti a evitare norme sul capitale sociale (es. versamenti in conto capitale) o la prosecuzione dell'attività nonostante la situazione debitoria, possono essere valutati come indicatori della consapevolezza e del dolo ex reato fallimentare.
- Chi impugna deve indicare con precisione quali parti della motivazione di merito sarebbero viziate: l'assenza di tale specificità rende il motivo inefficace in sede di Cassazione.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente.
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