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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38607/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Arezzo che aveva assolto l'imputato per non punibilità ai sensi dell'art. 598 c.p., ma aveva ordinato la cancellazione delle frasi offensive e condannato l'imputato a risarcire il danno (€3.000). Il ricorso deduceva: 1) violazione dell'art. 595 c.p. e illogicità della motivazione in ordine alla comunicazione con più persone; 2) errata applicazione dell'art. 598 c.p. (la scriminante non sarebbe applicabile agli esposti a Ordini professionali); 3) illegittimità della pronuncia di cancellazione delle frasi da parte del giudice penale (art. 598, comma 2), atteso che tale potere spetta al giudice del procedimento/ricorso in cui le frasi sono state utilizzate; 4) illegittimità della condanna al risarcimento da parte del giudice penale e mancata prova del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la maggior parte dei motivi eccetto che per le statuizioni accessorie previste dall'art. 598, comma 2, c.p.: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la cancellazione delle frasi e la condanna al risarcimento ai sensi dell'art. 598, comma 2, c.p., ritenendo che tali misure possano essere disposte solo dal giudice del procedimento o del ricorso nel quale le affermazioni sono state impiegate. Ha invece respinto (inammissibile o infondato) il motivo relativo alla comunicazione con più persone; ha altresì rilevato che, pur essendo discutibile l'applicazione dell'art. 598, comma 1, nel caso di esposti ad Ordini, l'imputato non ha interesse a lamentarne la favorevole statuizione, salvo l'interesse alle statuizioni accessorie che è stato accolto in parte.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    Definisce il reato di diffamazione; la Corte ricorda che per valutare l'offensività rileva la percezione che il destinatario medio può avere delle espressioni, non la memoria o la testimonianza puntuale di un singolo soggetto

  • art. 598 cod. pen.

    art. 598 cod. pen., commi 1 e 2

    Il comma 1 prevede cause di non punibilità per determinate comunicazioni; il comma 2 autorizza la cancellazione e il risarcimento in favore della persona offesa. La Corte chiarisce che, quando applicabile, le misure previste dal comma 2 possono essere disposte solo dal giudice del procedimento o del ricorso in cui le frasi sono state impiegate, non dal giudice penale che accerta la non punibilità

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito di motivazione e censura nei ricorsi per cassazione (limiti di specificità dei motivi ammissibili)

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata quale fondamento della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale depositata in Cassazione

Massime di principio

  • L'invio di una comunicazione a un Ordine professionale può integrare la 'comunicazione con più persone' ai fini della diffamazione, perché la natura della comunicazione la rende idonea a essere divulgata ad altri addetti o organi competenti.
  • La valutazione dell'offensività si misura rispetto alla percezione del destinatario medio, non alla memoria o alla dichiarazione specifica di un singolo destinatario.
  • L'art. 598, comma 1, c.p. (cause di non punibilità) può non trovare applicazione per esposti disciplinari agli Ordini (secondo giurisprudenza), ma l'applicazione favorevole al reo non gli dà automaticamente interesse a impugnare tale statuizione quando la censura riguarda solo la parte favorevole.
  • Le misure accessorie previste dall'art. 598, comma 2 (cancellazione delle frasi, risarcimento del danno), anche se correlate a una proscioglimento per causa di non punibilità, possono essere disposte esclusivamente dal giudice del procedimento (o del ricorso) nel quale le frasi sono state effettivamente utilizzate, e non dal giudice penale che abbia pronunciato il proscioglimento.
  • La quantificazione e la prova del danno non patrimoniale non sono automatiche (non sempre in re ipsa) e richiedono adeguata motivazione e prova da parte della parte che chiede il risarcimento, salvo l'eventuale applicazione e competenza del giudice specifico del procedimento in cui le frasi sono state impiegate.

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