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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17944/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni inesistenti, con conseguente rettifica di IRES e IRAP e recupero dell'IVA detratta. La CTP aveva annullato l'atto, e la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della società sulla decadenza. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la CTR non avesse adeguatamente valutato gli elementi raccolti dai verificatori e contenuti nel PVC, che a suo dire dimostravano l'inesistenza delle operazioni e la conseguente legittimità del recupero; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire apoditticamente alla decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Il primo è stato dichiarato generico e, nella sostanza, diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito circa la prova della fittizietà delle operazioni; la CTR aveva invece accertato in fatto che il PVC non conteneva elementi idonei a determinare compiutamente le prestazioni effettivamente rese e, quindi, a provare l'inesistenza dei costi. Anche il secondo motivo è stato respinto perché la sentenza di merito era stata ritenuta sufficientemente e adeguatamente motivata sulle ragioni del mancato accoglimento della pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese, poiché la società era rimasta intimata; esclusa anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per la natura pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova; la Corte evidenzia che la censura dell'Ufficio era in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova già apprezzata dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa una violazione della regola presuntiva, poiché la doglianza dell'Ufficio non indicava specificamente gli elementi presuntivi trascurati dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ne esclude l'applicazione, rilevando che la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la censura di violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. deve indicare specificamente quali elementi probatori o presuntivi siano stati trascurati dal giudice di merito; non è ammissibile un motivo che si risolva in una generica critica alla valutazione del fatto.
  • La deduzione dell'inesistenza di operazioni fatturate richiede una prova concreta e idonea della fittizietà delle prestazioni; se il PVC non consente di determinare compiutamente le prestazioni effettivamente rese, il giudice può ritenere non provata la pretesa fiscale.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo; non ricorre quando la sentenza di merito esponga, in modo sufficiente, le ragioni per cui ritiene non dimostrata la tesi dell'Ufficio.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di errori di diritto in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto, riservata al giudice del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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