Cassazione Penale, Sentenza n. 17947/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'opposizione fosse inammissibile perché priva di motivi specifici e della necessaria esposizione in fatto e in diritto; il deposito successivo di una memoria non ha sanato l'insufficienza formale dell'atto iniziale e l'inammissibilità si estende ai motivi aggiunti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/06/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 avverso il provvedimento del 13/03/2023 del Magistrato di Sorveglianza di Macerata, che aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla detenzione nei confronti del ricorrente, cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno condannato a pena inferiore a due anni. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe valutato soltanto l'impugnazione del condannato e non anche l'opposizione depositata dalla difesa il 29/03/2023.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 16, comma 6
L'opposizione ex art.16(6) contro il provvedimento di espulsione deve contenere motivi specifici e l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto; l'assenza di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'atto
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese
Massime di principio
- Un'opposizione/processo ex art.16 d.lgs. 286/1998 deve contenere motivi specifici e l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto: atti generici o privi di argomentazione portano all'inammissibilità.
- Il deposito successivo di memorie non necessariamente sanerà un atto inizialmente privo dei requisiti minimi richiesti per l'ammissibilità; l'inammissibilità può estendersi anche ai motivi aggiunti.
- Spetta al ricorrente l'onere di fornire elementi concreti a sostegno dell'impugnazione; il giudice di merito valuta la presenza di puntuali doglianze e motivazioni.
- In caso di rigetto per inammissibilità, è frequente l'imposizione delle spese processuali al ricorrente ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Nel contesto di misure alternative alla detenzione per cittadini extracomunitari (es. espulsione), le impugnazioni devono essere particolarmente circostanziate per contrastare la decisione del magistrato di sorveglianza.
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