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Sentenza

Sentenza n. 993/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 378/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte respinto i ricorsi contro l'ordinanza di rimozione e smaltimento dei materiali, la determinazione di approvazione del piano di monitoraggio e l'ordinanza di sospensione dei lavori di rinaturalizzazione dell'ex discarica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e autorità ambientale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR sotto profili processuali e sostanziali. Deduceva, anzitutto, la nullità o erroneità della sentenza per difetto assoluto o apparenza della motivazione, sostenendo che il TAR avesse dato per dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione senza esaminare le contestazioni sulle modalità di campionamento, conservazione e analisi dei materiali. Contestava inoltre l'individuazione della colonna A della Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, d.lgs. 152/2006, ritenendo applicabili i valori della colonna B o comunque quelli risultanti dai titoli autorizzativi. Deduceva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto per il giudice di integrare la motivazione dei provvedimenti amministrativi, poiché il TAR avrebbe fondato la decisione anche sulla carenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006, mentre l'amministrazione avrebbe contestato principalmente il requisito del riutilizzo certo di cui alla lettera b). Nel merito sosteneva che i materiali derivanti dalla lavorazione del marmo fossero sottoprodotti e non rifiuti, che il loro riutilizzo fosse certo già in ragione delle schede di conferimento e della destinazione all'impianto di lavorazione e stoccaggio, e che i materiali fossero conformi ai parametri ambientali applicabili. Riproponeva anche le censure non esaminate in primo grado e la domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'ordinanza di rimozione. Il Comune eccepiva l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta acquiescenza a una nuova autorizzazione regionale; l'appellante contestava l'eccezione e richiamava anche l'interesse risarcitorio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha escluso l'improcedibilità, rilevando che i provvedimenti sopravvenuti erano stati impugnati con ricorso straordinario e che permaneva comunque l'interesse alla verifica della legittimità degli atti ai fini della domanda risarcitoria. Ha ritenuto regolare la verificazione tecnica, affermando che il verificatore può modificare, precisare o meglio motivare le proprie risposte alla luce delle osservazioni dei consulenti di parte, senza violazione del contraddittorio. Nel merito, ha ritenuto vincolante la determinazione provinciale del 2013, non impugnata, che richiamava la Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 e imponeva che il materiale fosse conforme alla classificazione urbanistica dell'area di destinazione. Poiché l'area era qualificata urbanisticamente come zona E5, a prevalente funzione agricola e destinata, dopo la rinaturalizzazione, anche a verde pubblico e spazi aperti, il giudice ha confermato l'applicazione dei parametri della colonna A, nonostante il materiale risultasse conforme alla colonna B. La verificazione ha accertato che il materiale non rispettava la colonna A. Il Collegio ha quindi confermato che, per la specifica destinazione alla rinaturalizzazione dell'ex cava, mancava il requisito della certezza del riutilizzo previsto dall'art. 184-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006. La qualifica di sottoprodotto deve infatti essere valutata concretamente, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, e non in astratto sulla base della sua eventuale riutilizzabilità per altri scopi. Il superamento dei parametri della colonna A rendeva il materiale non utilizzabile per la destinazione prevista e impediva la qualificazione come sottoprodotto in quel concreto impiego. Sono state pertanto confermate la legittimità dell'ordinanza di rimozione dei materiali, della prescrizione relativa all'uso di materiali conformi alla colonna A e dell'ordinanza di sospensione dei lavori. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché l'illegittimità degli atti amministrativi, quale presupposto dell'antigiuridicità della condotta, non è stata accertata. Le spese del grado di appello sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • art. 184-bis d.lgs. 152/2006

    È un sottoprodotto e non un rifiuto [...] qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) [...] originato da un processo di produzione [...]; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato [...]; c) [...] può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale [...].

    La qualificazione come sottoprodotto richiede la concorrente sussistenza di tutte le condizioni previste dalla norma. La verifica deve essere concreta e riferita alla destinazione effettiva e certa del materiale; l'eventuale possibilità di riutilizzi diversi non supplisce alla mancanza della certezza del riutilizzo per la destinazione specifica.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base dell'autorizzazione provinciale relativa al progetto di chiusura, ripristino ambientale e gestione post-esercizio dell'ex discarica; l'autorizzazione richiamava i parametri della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

  • Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, d.lgs. 152/2006

    I materiali destinati alla rinaturalizzazione dovevano rispettare i valori della colonna corrispondente alla classificazione urbanistica dell'area. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto applicabile la colonna A e ha accertato che il materiale non la rispettava, pur risultando conforme alla colonna B.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito all'appellante di riproporre in appello i motivi non esaminati dal giudice di primo grado.

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    È stato invocato dall'appellante in relazione alla dedotta nullità o erroneità della sentenza per difetto di motivazione, ma il giudice ne ha escluso la sussistenza.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    L'appellante lo ha richiamato per contestare l'integrazione giudiziale della motivazione amministrativa; la censura è stata respinta attraverso la conferma della legittimità degli atti sulla base dei presupposti accertati.

  • art. 13 d.lgs. 36/2006

    Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale.

    Il richiamo alla disciplina delle discariche non escludeva l'applicazione della disciplina del d.lgs. 152/2006, espressamente richiamata dall'autorizzazione provinciale.

Massime di principio

  • La qualificazione di una sostanza o di un oggetto come sottoprodotto richiede la contestuale sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 184-bis, comma 1, d.lgs. 152/2006; è sufficiente il difetto anche di una sola di esse per escludere la qualificazione e ricondurre il materiale alla disciplina dei rifiuti.
  • La certezza del riutilizzo prevista dall'art. 184-bis, comma 1, lettera b), d.lgs. 152/2006 deve essere valutata in concreto, con riferimento alla destinazione effettiva e certa del materiale nel processo di utilizzazione programmato; la mera astratta possibilità di impiegarlo per altri scopi non è sufficiente.
  • Quando un'autorizzazione ambientale impone che i materiali utilizzati per il ripristino siano conformi alla classificazione urbanistica dell'area di destinazione, i valori soglia applicabili devono essere individuati in relazione alla destinazione urbanistica concretamente accertata e alle finalità di recupero previste per il sito.
  • Il verificatore può precisare o modificare le proprie conclusioni nella relazione definitiva alla luce delle osservazioni dei consulenti di parte, senza violare il contraddittorio, purché la valutazione resti circoscritta ai quesiti formulati dal giudice e sia acquisita nel contraddittorio processuale.
  • La sopravvenienza di nuovi provvedimenti amministrativi non determina l'improcedibilità dell'impugnazione quando tali provvedimenti siano stati autonomamente contestati e permanga un interesse alla verifica della legittimità degli atti impugnati, anche in funzione della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimo
RamiAmbienteProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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