Cassazione Penale, Ordinanza n. 33069/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda per avere abbandonato un cane di sua proprietà nell'abitazione locata che aveva definitivamente lasciato, in violazione dell'art. 727 c.p. Poiché la sentenza, recando la sola pena dell'ammenda, non era appellabile, l'impugnazione è stata qualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge e insufficienza della prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Il secondo motivo censurava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, mirando a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, esulasse dai limiti del giudizio di legittimità, poiché la motivazione del Tribunale risultava precisa, completa e logicamente coerente. Il giudice di merito aveva fondato la responsabilità, tra l'altro, sulla testimonianza di un teste qualificato che aveva constatato la presenza dell'imputato e del cane presso il casolare e sui messaggi con il marito della proprietaria, nei quali l'imputato aveva assicurato che sarebbe tornato a riprendere l'animale dopo avere lasciato l'immobile da circa due mesi. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'imputato non aveva assolto l'onere di allegare elementi specifici a sostegno dei presupposti della particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato respinto perché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente e il Tribunale aveva valorizzato il grado del dolo e il comportamento processuale dell'imputato. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice applicata per l'abbandono dell'animale di proprietà nell'abitazione definitivamente lasciata.
Ha consentito di qualificare come ricorso per cassazione l'impugnazione proposta contro una sentenza non appellabile.
Richiamato per la non appellabilità della sentenza recante condanna alla sola pena dell'ammenda.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che l'imputato deve allegare elementi specifici a sostegno dei relativi presupposti.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può fondarsi sull'assenza di elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
null
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella rivalutazione delle prove o nella ricostruzione del fatto, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa, razionale e priva di contraddittorietà o manifesta illogicità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce un limite negativo alla punibilità e la sua applicazione deve essere supportata dall'allegazione, da parte dell'imputato, di elementi specifici indicativi della sussistenza dei relativi presupposti.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi di segno positivo; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per ottenere la diminuzione di pena.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non deve esaminare ogni elemento dedotto o rilevabile, ma deve considerare quelli decisivi o rilevanti e confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive sul punto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33040/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33041/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33042/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33043/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33044/2026 del 08/09/2026
- ordinanza_penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33046/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →