Cassazione Civile, Ordinanza n. 16473/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva annullato avvisi di accertamento emessi per maggior reddito relativo all'anno d'imposta 2016 nei confronti della società e dei soci. La controversia traeva origine da un accesso presso i locali dell'impresa, concluso con consegna del PVC il 27.7.2018, seguito da ulteriori interlocuzioni e da un incontro presso gli uffici dell'Ufficio il 7.2.2019; l'avviso era poi stato notificato il 12.3.2019. I contribuenti avevano eccepito la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, e il giudice d'appello aveva accolto tale censura. Con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, sostenendo che il termine fosse stato invece rispettato, poiché il PVC era stato regolarmente consegnato a seguito di un solo accesso e l'atto impositivo era stato notificato ben oltre sessanta giorni dopo, senza che risultassero ulteriori rilievi o nuove contestazioni idonei a far decorrere nuovamente il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dalla consegna del PVC redatto a conclusione di accessi, ispezioni o verifiche svolti nei locali del contribuente; se non vi sono ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivi alla notifica del PVC, non è dovuto un diverso termine. Nel caso concreto, dagli atti risultava un solo accesso, con PVC consegnato il 27.7.2018, e l'avviso notificato il 12.3.2019, quindi ampiamente oltre i sessanta giorni. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato proposto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dalla consegna del PVC conclusivo delle operazioni di accesso, ispezione o verifica; non occorre un ulteriore verbale quando le attività proseguano o si completino presso gli uffici dell'ente impositore. Se, dopo il PVC, vengono formulati ulteriori rilievi o nuove contestazioni, il termine decorre dal momento in cui tali contestazioni sono portate a conoscenza del contribuente.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente va riferito al processo verbale di chiusura delle operazioni redatto all'esito dell'accesso, ispezione o verifica svolti nei locali del contribuente, e la sua decorrenza non richiede la redazione di un ulteriore verbale se l'attività istruttoria prosegue presso gli uffici dell'Amministrazione.
- La violazione del termine dilatorio non può essere affermata in astratto: occorre verificare se, dopo la consegna del PVC, siano stati effettivamente formulati nuovi rilievi o contestazioni non conosciuti dal contribuente; in tale ipotesi soltanto il termine decorre dalla loro comunicazione.
- Quando dagli atti risulti un solo accesso e la notifica dell'avviso di accertamento intervenga oltre sessanta giorni dopo la consegna del PVC, il termine dilatorio deve ritenersi rispettato e l'annullamento dell'atto per tale ragione non è giustificato.
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