Cassazione Civile, Ordinanza n. 35489/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Due professionisti, rispettivamente commercialista e avvocato, avevano chiesto l'ammissione al passivo del fallimento in prededuzione per i compensi maturati per l'attività di consulenza, predisposizione della proposta e del piano di concordato preventivo, nonché per il patrocinio di alcuni giudizi asseritamente funzionali alla procedura concordataria. Il tribunale aveva respinto le opposizioni allo stato passivo, ritenendo che la loro prestazione fosse gravemente negligente e inadempiente: la proposta di concordato e gli atti ad essa connessi avrebbero omesso fatti patrimoniali rilevanti, in particolare operazioni con cui l'amministratore aveva disposto la restituzione a sé stesso, quale socio, di finanziamenti effettuati in favore della società, con conseguente occultamento di attivi e di atti pregiudizievoli per i creditori. Inoltre, sarebbe stato errato anche il trattamento di un ingente credito del socio-amministratore, indicato come chirografario nella proposta. Con il ricorso per cassazione i professionisti hanno censurato tale decisione, deducendo: per il primo, che l'eccezione di inadempimento non poteva escludere integralmente il compenso senza prova di un danno effettivo derivante dalla sua condotta e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata grave negligenza nella qualificazione delle operazioni e nella quantificazione del credito; per il secondo, di aver svolto attività professionale effettiva e diligente e che il mancato raggiungimento del risultato concordatario non bastava a negare il credito; per il terzo, che il credito dell'avvocato era comunque prededucibile perché l'attività svolta era funzionale alla procedura; il testo indica inoltre un quarto motivo, ma non ne riporta specificamente il contenuto prima della parte decisoria. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, confermando che, in presenza di grave negligenza e di omissione di informazioni rilevanti che abbia condotto alla revoca dell'ammissione al concordato per atti di frode noti al professionista, il curatore può opporre l'eccezione di inadempimento ed escludere il compenso, e che il credito del professionista non è prededucibile nel successivo fallimento se la prestazione non è stata realmente funzionale alla procedura ma si è rivelata potenzialmente dannosa per la massa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il decreto del tribunale che aveva escluso dal passivo fallimentare, anche in prededuzione, i crediti professionali vantati dai ricorrenti. La Corte ha ritenuto corretto il giudizio di merito secondo cui i professionisti avevano reso una prestazione gravemente negligente, avendo avallato una proposta di concordato inficiata da omissioni rilevanti e da mancata informazione ai creditori su operazioni patrimoniali pregiudizievoli e su un credito del socio-amministratore. Ha inoltre affermato che il curatore poteva legittimamente opporre l'eccezione di inadempimento e che, poiché l'ammissione al concordato era stata revocata per atti di frode conosciuti dai professionisti, le prestazioni rese non erano prededucibili nel fallimento consecutivo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il professionista deve eseguire l'incarico con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività, fornendo informazioni utili al cliente e predisponendo atti conformi alle norme inderogabili applicabili
l'eccezione di inadempimento può essere opposta dal curatore per rifiutare il pagamento del compenso del professionista che abbia eseguito la prestazione in modo negligente o inesatto, anche senza necessità dei presupposti della risoluzione contrattuale
il compenso del professionista va correlato alla prestazione effettivamente e diligentemente resa
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto
la proposta di concordato deve contenere indicazioni analitiche e informazioni complete per consentire ai creditori una scelta consapevole
la revoca dell'ammissione al concordato per atti di frode rilevava nel caso concreto
la prededuzione richiede la funzionalità concreta della prestazione alla procedura, accertata in fatto ex ante
le prestazioni professionali diligentemente svolte possono godere del privilegio, ma non automaticamente della prededuzione
i finanziamenti dei soci in situazione di squilibrio o in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione legale e, se rimborsati indebitamente, il pagamento è da considerarsi non dovuto
richiamato in relazione alle operazioni dell'amministratore in conflitto di interessi
richiamato in relazione alla condotta dell'amministratore e alla violazione dei doveri gestori
richiamato per descrivere pagamenti preferenziali eseguiti prima del concordato a favore di taluni creditori
richiamato insieme alle norme sulla bancarotta preferenziale
art. 236, comma 2, n. 1, l.fall.
richiamato per i pagamenti eseguiti allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuta la debenza dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento è opponibile al professionista incaricato quando la prestazione sia stata eseguita in modo inesatto o negligente; non è necessario, ai fini dell'eccezione, il medesimo livello di gravità richiesto per la risoluzione del contratto.
- Il professionista che assista un debitore nella predisposizione di una domanda di concordato deve fornire informazioni complete e corrette ai creditori e non può avallare un piano fondato su omissioni di fatti patrimoniali rilevanti o su dati incompleti che falsino la valutazione della proposta.
- In tema di compensi professionali nel concorso fallimentare, il diritto al pagamento può essere escluso integralmente quando la prestazione si riveli totalmente inadempiuta o inutilizzabile per effetto di una grave negligenza del professionista che abbia inciso sul buon esito della procedura.
- La prededuzione del credito del professionista nel fallimento consecutivo presuppone una concreta funzionalità della prestazione alla procedura concorsuale, da valutarsi ex ante; se l'ammissione al concordato è stata revocata per atti di frode conosciuti dal professionista, la prestazione non è prededucibile.
- I finanziamenti dei soci effettuati in condizioni di squilibrio finanziario o in situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento sono soggetti a postergazione legale; la loro restituzione, se indebitamente eseguita, non può essere presentata al ceto creditorio come attivo disponibile senza adeguata trasparenza.
- La scelta tecnica del professionista in una procedura concorsuale può integrare inadempimento quando, valutata ex ante, risulti inidonea a perseguire il risultato per il quale l'incarico era stato conferito e contraria agli obblighi di diligenza professionale.
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