Cassazione Civile, Ordinanza n. 39389/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione davanti al Tribunale avverso una cartella esattoriale di euro 2.664,55 notificata dall’agente della riscossione, deducendo da un lato la mancata notifica dell’ordinanza-ingiunzione presupposta e, dall’altro, vizi della cartella e dell’iscrizione a ruolo. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendola inammissibile perché tardiva e qualificandola come opposizione agli atti esecutivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di varie norme sulla notifica e sulla riscossione, sostenendo che l’omessa notifica dell’ordinanza-ingiunzione avrebbe dovuto travolgere la cartella; con il secondo motivo ha censurato la violazione dell’art. 615 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente sussunto l’intera impugnazione come opposizione agli atti esecutivi, mentre la contestazione sulla mancata notifica del titolo presupposto riguardava il diritto stesso di procedere ad esecuzione e quindi integrava opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché rivolto contro una statuizione priva di portata decisoria, dato che il Tribunale non aveva realmente esaminato il merito della notifica dell’ordinanza-ingiunzione ma aveva deciso sull’inammissibilità per tardività. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti esposti in motivazione, rilevando che la domanda conteneva censure eterogenee: alcune attinenti a vizi propri della cartella, altre alla contestazione del diritto di procedere all’esecuzione per mancata notifica del titolo presupposto e per le maggiorazioni da ritardo. Ne è derivato il principio per cui la sola parte dell’impugnazione riferita ai vizi della cartella può essere soggetta al termine decadenziale dell’opposizione agli atti esecutivi, mentre la contestazione della debenza delle maggiorazioni e, più in generale, dell’azione esecutiva, va qualificata come opposizione all’esecuzione, non soggetta al termine di venti giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Crotone in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, ma il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro un passaggio non decisorio.
l’opposizione che contesta l’esistenza del diritto di procedere ad esecuzione va qualificata come opposizione all’esecuzione, non soggetta al termine decadenziale di venti giorni.
il termine di venti giorni riguarda solo l’opposizione agli atti esecutivi e non può essere esteso alla diversa opposizione all’esecuzione.
invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta invalidità della formazione del ruolo e della cartella.
artt. 10 e 12 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla riscossione e sulla cartella.
art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981
la contestazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento è stata ricondotta all’opposizione all’esecuzione, perché attiene a fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Quando una stessa impugnazione investe sia vizi propri dell’atto della riscossione sia contestazioni che incidono sul diritto stesso di procedere ad esecuzione, il giudice deve scindere le doglianze e applicare a ciascuna il relativo regime processuale e decadenziale.
- La contestazione delle maggiorazioni per ritardato pagamento o di componenti del credito che presuppongono la validità e l’efficacia del titolo esecutivo integra opposizione all’esecuzione, non opposizione agli atti esecutivi.
- L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta al termine decadenziale di venti giorni previsto per l’opposizione agli atti esecutivi; l’unico limite temporale rilevante è, nel processo esecutivo in corso, la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se censura un’affermazione della sentenza di merito che non ha portata decisoria, cioè che non è stata posta a base effettiva della decisione impugnata.
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