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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12510/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice del servizio sanitario, impiegata in una struttura ospedaliera rientrante nella fascia C delle tabelle attuative di riparto dei fondi ex art. 1 d.l. n. 18/2020, aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento della residua somma dovuta a titolo di incentivo Covid, oltre accessori. L'azienda, nel proporre appello e poi ricorso per cassazione, non contestava l'an della prestazione ma sosteneva che, nella liquidazione dell'incentivo, il giudice di merito non avesse considerato le decurtazioni per oneri sociali e IRAP; secondo la ricorrente, applicando correttamente tali decurtazioni, la somma spettante alla dipendente sarebbe stata inferiore. Dinanzi alla Corte di cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020, dell'Accordo sindacale regionale del 28/05/2020 e dell'art. 81 Cost., assumendo che il premio Covid, ripartito in fasce dall'accordo, dovesse intendersi al lordo anche dell'IRAP e che tale onere dovesse essere sottratto dal singolo emolumento. La resistente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui lo stanziamento regionale era previsto al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, ma ciò non implicava una riduzione pro quota dell'importo spettante al singolo lavoratore per effetto dell'IRAP. Il tributo, infatti, grava sull'ente datore di lavoro e non può essere traslato sul dipendente; pertanto l'emolumento contrattualmente riconosciuto non può essere diminuito dell'ammontare corrispondente al maggiore onere IRAP, salvo il diverso caso in cui sia superato un limite massimo di spesa inderogabilmente posto a carico dell'amministrazione. La censura relativa alla violazione dell'accordo sindacale è stata dichiarata inammissibile perché non si trattava di contrattazione nazionale e perché la ricorrente non aveva indicato le specifiche regole ermeneutiche violate. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 18/2020

    «Per l'anno 2020... i fondi contrattuali... sono complessivamente incrementati... dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto»

    La disposizione consente l'incremento dei fondi destinati alla remunerazione del personale sanitario direttamente impiegato nel contrasto all'emergenza COVID-19; la spesa complessiva va considerata al lordo dei contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, ma ciò non autorizza la riduzione del compenso individuale per traslare sul lavoratore l'IRAP.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio e i limiti di spesa, ma la Corte non accoglie la censura, valorizzando il principio per cui il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica non incide sul diritto del dipendente all'emolumento, salvo violazione di limiti massimi di spesa inderogabili.

  • d.lgs. n. 446/1997

    L'IRAP determina un incremento della base imponibile e costituisce un onere proprio dell'amministrazione/datatrice di lavoro, che non può essere ribaltato sul dipendente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un accordo o una disciplina di riparto prevede un fondo o uno stanziamento "al lordo" degli oneri a carico dell'amministrazione, ciò non comporta automaticamente che tali oneri debbano essere detrattti dall'emolumento individuale del lavoratore; la verifica va fatta distinguendo tra costo complessivo per l'ente e importo spettante al beneficiario.
  • L'IRAP è un onere fiscale gravante sull'ente datore di lavoro e non può essere traslata sul dipendente, sicché il credito del lavoratore per un emolumento previsto dalla contrattazione collettiva non può essere ridotto per l'importo corrispondente all'IRAP.
  • Il mancato rispetto delle regole di contabilità pubblica non incide, di per sé, sul diritto del singolo all'emolumento, salvo che la disciplina imponga inderogabilmente un limite massimo di spesa posto a carico dell'amministrazione.
  • La censura per violazione di un accordo collettivo o sindacale richiede la puntuale individuazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRInadempimento
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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