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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36131/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'equa riparazione ex L. 89/2001 per la durata ritenuta irragionevole di un processo presupposto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. Nel processo presupposto egli era intervenuto/risultava convenuto anche personalmente, oltre che come difensore distrattario delle spese liquidate a favore delle clienti assistite, in forza delle quali aveva poi promosso esecuzione forzata per il recupero dei compensi professionali. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo, in sostanza, che il difensore avrebbe potuto comunque ottenere il pagamento dei compensi dal cliente e che quindi non avrebbe subito il patema d'animo tipico della parte del processo. Con il ricorso per cassazione l'avvocato denunciava la violazione dell'art. 1-bis, comma 2, L. 89/2001 e una motivazione radicalmente illogica/apparente, sostenendo che, essendo stato convenuto in proprio nel giudizio presupposto, la qualità di distrattario delle spese non poteva escludere il suo diritto all'indennizzo per la durata irragionevole del processo, almeno per la parte di giudizio riferibile alla sua posizione personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto non adeguatamente allegata e dimostrata la necessaria correlazione tra la pronuncia di distrazione e la concreta legittimazione passiva del difensore nel giudizio presupposto, nonché tra tale qualità di parte e il diritto all'equa riparazione. In particolare, il ricorrente non aveva specificamente indicato che l'opposizione all'esecuzione avesse investito la distrazione in sé considerata, essendosi limitato a formulazioni generiche sul contestato diritto a procedere all'esecuzione forzata. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda di equa riparazione e ha condannato il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    richiamato come base del processo presupposto rispetto al quale era stata chiesta l'equa riparazione.

  • art. 93 c.p.c.

    la distrazione delle spese è subordinata alla richiesta del difensore e alla dichiarazione di avere anticipato le spese e di non aver percepito gli onorari; la pronuncia di distrazione delimita la qualità di parte del difensore.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando difetta di specificità/autosufficienza, non essendo state indicate con precisione le circostanze e gli atti necessari a dimostrare la pretesa.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis, comma 2

    invocata dal ricorrente quale base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte solo con riferimento alla pronuncia di distrazione in sé considerata; tale qualità non si estende automaticamente agli altri capi della decisione né, di regola, alle contestazioni sul merito della lite o sull'ammontare delle spese.
  • Il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta alla parte che abbia effettivamente subito le conseguenze tipiche della partecipazione al giudizio, e non può essere riconosciuto in base a una mera affermazione generica della qualità di parte.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda sulla pretesa qualità di parte del ricorrente nel processo presupposto, occorre indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i fatti che dimostrano che quella qualità derivava proprio dal capo di decisione rilevante; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La pronuncia di distrazione non trasforma il difensore in parte processuale per ogni profilo della controversia: la legittimazione del difensore è funzionale e limitata alla tutela del proprio credito per spese e compensi, mentre restano estranee le questioni sul merito del rapporto sostanziale della parte assistita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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