Cassazione Penale, Sentenza n. 37629/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato il reclamo contro la proroga del regime differenziato 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis e vizio di motivazione apparente, sostenendo che l'ordinanza si era limitata a riprodurre acriticamente il decreto ministeriale senza verificare l'attualità della pericolosità e la persistenza della capacità di mantenere contatti con l'organizzazione; che gli elementi fondanti la proroga erano generici; che gli esiti del trattamento penitenziario erano travisati (si sarebbe parlato di "plurimi" rilievi disciplinari quando era avvenuto un unico episodio) e che si era fatto eccessivo affidamento su condanne remote nel tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ha svolto un'adeguata valutazione prognostica: è stato richiamato il ruolo apicale del ricorrente nel mandamento di Resuttana, la perdurante operatività dell'organizzazione, la sussistenza di legami familiari e corrispondenza epistolare con affiliati liberi, le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e la rilevanza disciplinare (lite con altro detenuto sanzionata con esclusione per 10 giorni) come indice di capacità di intimidazione. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza non fosse apparente e che le censure del ricorrente fossero generiche o incidenti su circostanze non decisive. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, Ord. pen. (legge n. 354/1975)
commi 2 e seguenti; comma 2-bis
Autorizza la sospensione temporanea (totale o parziale) delle regole ordinarie del trattamento penitenziario per gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica quando emergono elementi tali da far ritenere collegamenti con associazioni criminali. Per la proroga non è richiesta prova piena ma una valutazione prognostica della persistenza della "capacità" di mantenere collegamenti, valutando profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività dell'organizzazione, esiti del trattamento penitenziario, ecc.; il mero decorso del tempo non esclude tale capacità.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Predisposto come motivo di ricorso in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione apparente). La Corte ricorda che il sindacato in cassazione è limitato alla verifica di violazioni di legge o palese illogicità della motivazione.
Rilevata come richiamo normativo alle modifiche che hanno ampliato il controllo di legalità del Tribunale di Sorveglianza sulle proroghe 41-bis; comunque la valutazione rimane di natura prognostica e di merito, con sindacato di legittimità limitato.
Massime di principio
- La proroga del 41-bis si fonda su una valutazione prognostica: non è richiesta la prova giudiziale della responsabilità penale, ma elementi che rendano ragionevole la previsione della persistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale.
- Il Tribunale di Sorveglianza può richiamare e fare riferimento al contenuto del decreto ministeriale; non è necessario che ripeta punto per punto tutti gli elementi se i dati assunti a fondamento sono sufficienti e non intrinsecamente fittizi o apparenti.
- La lontananza temporale di condanne non esclude di per sé l'attualità della pericolosità: vanno valutati ruolo svolto, ampiezza e natura dei legami, operatività dell'organizzazione e altri indici (es. corrispondenza, dichiarazioni di collaboratori, legami familiari).
- Gli esiti del trattamento penitenziario e le condotte inframurarie (anche una singola grave infrazione disciplinare) possono influire significativamente sulla valutazione della capacità di mantenere rapporti esterni, se congruamente motivate.
- In cassazione il sindacato è limitato: le censure generiche o di mera rivalutazione dei fatti difficilmente ottengono accoglimento se la motivazione del giudice di merito appare logica e sufficiente.
- Il ricorrente che non dimostri in modo specifico e fondato l'errore di valutazione rischia la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni per impugnazione irrituale.
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