Cassazione Civile, Ordinanza n. 05461/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di pagamento del compenso previsto dall'art. 24 del CCNL per il lavoro svolto nei giorni festivi da un agente di polizia municipale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su gravame del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo prescritto il diritto: secondo la corte territoriale, l'ultima atto idoneo a interrompere la prescrizione era una lettera del 10/04/2013, mentre il ricorso introduttivo era stato notificato solo il 04/05/2018, oltre il termine quinquennale. La Corte d'appello aveva inoltre escluso l'efficacia interruttiva della lettera del 26/03/2018 perché non sottoscritta né dal lavoratore né dal difensore. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 1, 1335, 2697, comma 2, 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato che la documentazione prodotta conteneva la copia della messa in mora inviata al Comune, corredata da ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento, e che quindi operava la presunzione di corrispondenza tra copia prodotta e missiva ricevuta; il destinatario non aveva provato di aver ricevuto un plico diverso o privo di contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente applicato gli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., perché la mancanza di sottoscrizione nella copia della lettera di costituzione in mora non basta, da sola, a escluderne l'efficacia interruttiva. Richiamando il consolidato orientamento secondo cui la produzione in giudizio della copia della lettera di messa in mora unitamente all'avviso di ricevimento comporta una presunzione di corrispondenza tra copia prodotta e contenuto della missiva ricevuta, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà verificare se, insieme alla copia non sottoscritta della lettera, sia stato prodotto anche l'avviso di ricevimento della raccomandata e, in difetto di contestazioni sulla corrispondenza del contenuto, riconoscere l'effetto interruttivo della prescrizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di costituzione in mora; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione della norma, ma colloca la questione nell'ambito dell'atto idoneo a interrompere la prescrizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla conoscenza degli atti recettizi; la Corte valorizza la produzione della raccomandata e dell'avviso di ricevimento come elementi rilevanti per l'efficacia interruttiva.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che spetta al destinatario della messa in mora fornire la prova contraria, ossia che il plico ricevuto era diverso o privo di contenuto.
La Corte afferma che la costituzione in mora è atto idoneo a interrompere la prescrizione e che la prova dell'invio/ricezione della raccomandata, in assenza di contestazioni specifiche, è sufficiente a produrre l'effetto interruttivo.
Richiamato per il regime degli effetti dell'interruzione: una volta verificato l'atto interruttivo, la prescrizione ricomincia a decorrere secondo la disciplina codicistica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la sentenza d'appello.
art. 24 CCNL
È la fonte contrattuale del diritto azionato, relativo al compenso per il lavoro prestato nei giorni festivi da parte dell'agente di polizia municipale.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio della copia della lettera di costituzione in mora, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata, fa presumere che il destinatario abbia ricevuto una missiva di contenuto corrispondente alla copia prodotta.
- La mancanza di sottoscrizione nella copia della lettera interruttiva non è di per sé sufficiente a escludere l'efficacia interruttiva della prescrizione, se dalla documentazione risulta l'invio e la ricezione della raccomandata.
- In tema di prescrizione, una volta allegata la messa in mora mediante raccomandata con avviso di ricevimento, grava sul destinatario l'onere di provare di avere ricevuto un plico di contenuto diverso o privo di contenuto, al fine di superare la presunzione di corrispondenza tra copia prodotta e atto recapitato.
- Il giudice di merito non può negare l'effetto interruttivo della prescrizione in modo meramente formale, dovendo verificare la completezza della prova documentale e l'eventuale mancanza di specifiche contestazioni sulla corrispondenza del contenuto della missiva.
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