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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23228/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato ex art. 642 c.p.) sollevando tre censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603 e 526 c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello e per l'utilizzo delle dichiarazioni rese nella denuncia-querela della sig.ra Pepe, mai escussa in dibattimento; 2) vizio di motivazione circa la dichiarazione di responsabilità, ritenuta non adeguatamente motivata coi fatti e le circostanze del sinistro (anche quanto al luogo); 3) violazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per aver negato le attenuanti generiche senza adeguata considerazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la scelta, evidenziando che la dichiarazione di responsabilità dell'imputato era fondata anche su altri elementi indipendenti dalle dichiarazioni della sig.ra Pepe. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la motivazione dei giudici di merito è congrua e che la valutazione probatoria non è sindacabile in sede di legittimità se non per i profili limitati previsti dall'art. 606 c.p.p. lett. e). Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato anche con riferimento ai precedenti penali dell'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Norma del codice penale cui si riferisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza confermata riguarda la condanna per il fatto previsto da tale articolo.

  • art. 603 c.p.p.

    Regola che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte sottolinea il carattere discrezionale dell'istituto e che la rinnovazione può essere disposta solo se indispensabile per decidere.

  • art. 526 c.p.p.

    Norma procedure appello (richieste istruttorie e forme di impugnazione); utilizzata nella censura sulla mancata rinnovazione, la Corte ritiene la motivazione della decisione di merito non viziata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato in Cassazione sulle questioni di merito: la Corte ricorda che non può sovrapporre una nuova valutazione probatoria ma verifica la logica e completezza della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le circostanze attenuanti qualificate: la Corte osserva che il riconoscimento di attenuanti è valutazione di fatto e può essere escluso con motivazione congrua; nel caso è stato legittimamente negato.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sul trattamento della pena e sul diniego delle attenuanti generiche rispetti il principio di proporzionalità e le regole di argomentazione richieste.

  • art. 132 c.p.

    Principi generali sulla determinazione della pena: citato in relazione all'esercizio del potere discrezionale del giudice nel fissare la pena concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione sulla condanna per l'inammissibilità del ricorso e sul pagamento di somme alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato questo articolo per l'ammenda di euro 3.000.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: serve dimostrare che senza l'acquisizione di nuove prove il giudice d'appello non può decidere; la decisione negativa del giudice d'appello è di regola discrezionale e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Quando si censura l'utilizzabilità di dichiarazioni tratte da una querela non escusse in dibattimento, in Cassazione è necessario indicare concretamente quale elemento eliminare e dimostrare l'incidenza di tale eliminazione sulla prova di resistenza; censure generiche sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; il sindacato è limitato a verificare se la motivazione è logica, completa e risponda alle deduzioni delle parti secondo i criteri dell'art. 606 c.p.p. lett. e).
  • La valutazione delle attenuanti generiche e l'applicazione di art. 62-bis sono esercizi di giudizio discrezionale di fatto: il diniego può essere motivato anche prevalendo su un solo elemento negativo (es. precedenti penali) e non è facilmente sindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria.
  • Per un ricorso in Cassazione efficace è necessario argomentare in modo specifico e confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito, indicando come l'eliminazione di singoli elementi probatori altererebbe l'impianto probatorio complessivo.
  • Il mancato rispetto dei requisiti essenziali di motivazione o la genericità delle censure può condurre all'inammissibilità del ricorso e a sanzioni economiche (spese processuali e ammenda) ai sensi degli articoli 616 e norme collegate.

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