Cassazione Penale, Sentenza n. 34090/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale per i minorenni di Cagliari aveva confermato l’ordinanza del GIP del 6 marzo 2026 che disponeva il collocamento in comunità dell’indagato, minorenne, per concorso nel tentato omicidio di due persone, accoltellate nella notte del 25 gennaio 2026 nei pressi di una discoteca a Cagliari: una all’addome con tre coltellate e l’altra alla regione ascellare sinistra con due coltellate. Secondo l’ipotesi cautelare, dopo un contrasto nato dalla richiesta di una sigaretta, l’indagato avrebbe innescato la lite, incitato i compagni a estrarre i coltelli e partecipato al pestaggio; un coindagato avrebbe materialmente inferto le coltellate. Il ricorso articolava otto motivi: (1) travisamento delle dichiarazioni dell’esecutore materiale circa la conoscenza, da parte del ricorrente, del coltello prelevato dall’abitazione; (2) violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p. e illogicità della valutazione dei gravi indizi, contestando l’attendibilità della persona offesa che riferiva l’incitamento, anche in ragione delle problematiche psichiche menzionate nella documentazione sanitaria; (3) e (5) violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, deducendo l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo e l’omesso accertamento della direzione della condotta verso l’evento letale; (4), (6) e (7) violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del contributo concorsuale, richiamando la negazione dell’incitamento da parte del coindagato e contestando la ricostruzione di un’aggressione di gruppo e della fuga comune; (8) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, per omessa valutazione della collaborazione e della condotta successiva e per l’uso di denunce e pendenze relative a condotte eterogenee. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto; la difesa ha insistito nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato non consentito il primo motivo: la difesa non aveva spiegato la decisività del preteso travisamento e l’ordinanza aveva riportato e valutato il passaggio dichiarativo invocato, senza alterarne il contenuto. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo adeguatamente motivata la credibilità soggettiva della persona offesa e l’attendibilità intrinseca del racconto, dettagliato e coerente nel nucleo essenziale con le dichiarazioni dell’altra persona offesa e con la confessione dell’esecutore materiale; la condizione personale del dichiarante era stata considerata dal giudice cautelare. Ha rigettato il terzo e il quinto motivo: l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda il dolo dell’autore della condotta tipica, non il concorrente non esecutore materiale, che può rispondere del tentato reato voluto dall’esecutore ai sensi dell’art. 110 c.p. se ne ha accettato l’evento; l’art. 116 c.p. rileva invece quando l’evento non sia stato voluto né accettato, ma solo prevedibile. Nel caso concreto, l’incitamento all’uso dei coltelli, la partecipazione al pestaggio e il contesto dell’azione giustificavano la valutazione di accettazione del rischio letale. Ha disatteso anche il quarto, il sesto e il settimo motivo, ritenendo logicamente individuato un contributo esteriore apprezzabile al reato nel causare la lite, sollecitare l’aggressione, parteciparvi e condividere l’azione violenta e la fuga; le diverse dichiarazioni del coindagato e il riferimento all’invito a salire in macchina non infirmavano tale ricostruzione. Ha respinto infine l’ottavo motivo: le esigenze cautelari erano motivate con la gravità e le modalità del fatto, la banalità del movente, la personalità dell’indagato, le precedenti denunce per rissa e lesioni e la sottoposizione, all’epoca, alla messa alla prova per reati in materia di stupefacenti; era inoltre intervenuto l’aggravamento della misura con custodia in carcere dopo l’allontanamento dalla comunità. La Corte ha disposto il rigetto senza condanna alle spese processuali, in applicazione dell’art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272. La decisione impugnata conferma la misura cautelare, non definisce nel merito la responsabilità penale.
Norme richiamate
L’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda unicamente il dolo dell’autore dell'azione tipica e non la posizione del concorrente, il quale risponde del delitto tentato voluto dal correo ai sensi dell'art. 110 cod. pen., se anch'egli aveva condiviso, sebbene solo come accettazione, la previsione dell'evento, ovvero ai sensi dell'art. 116 cod. pen., se l'evento non era stato né voluto, né accettato, ma era solo prevedibile.
Il concorrente non esecutore materiale può rispondere del delitto tentato voluto dall’autore materiale anche a titolo di dolo eventuale, se ha condiviso, accettandone il rischio, la previsione dell’evento.
L’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda unicamente il dolo dell’autore dell'azione tipica e non la posizione del concorrente, il quale risponde del delitto tentato voluto dal correo ai sensi dell'art. 110 cod. pen., se anch'egli aveva condiviso, sebbene solo come accettazione, la previsione dell'evento, ovvero ai sensi dell'art. 116 cod. pen., se l'evento non era stato né voluto, né accettato, ma era solo prevedibile.
Il concorso anomalo è configurabile quando l’evento ulteriore o diverso non sia stato né voluto né accettato dal concorrente, ma fosse soltanto prevedibile.
Il Tribunale per i minorenni, con argomentazioni congrue, ha ritenuto credibili e coerenti le dichiarazioni di XXXXXXXXXXXXXX, «pur nella sua fragilità» e, quindi, nella consapevolezza delle sue problematiche, avendo questi offerto un racconto particolareggiato della vicenda, confermato dalla narrazione dell’altra persona offesa, XXXXXXXXXXXXX, e dalla confessione di XXXXXXXXXXXXXX per quanto concerne la causa scatenante del contrasto e gli sviluppi dell’azione criminosa.
La valutazione di attendibilità del dichiarante deve essere motivata; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che valorizzava la coerenza e il dettaglio del racconto e la convergenza con altri elementi dichiarativi.
In tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, ove il giudice verifichi e dia atto con idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono fondare i gravi indizi cautelari se il giudice motiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto.
art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272
La Corte ha rigettato il ricorso senza condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ossequio alla previsione richiamata.
Massime di principio
- Nel concorso di persone, l’incompatibilità tra dolo eventuale e tentativo riguarda l’autore materiale della condotta tipica e non esclude che il concorrente non esecutore risponda del tentato delitto voluto dall’esecutore quando abbia previsto e accettato il rischio dell’evento.
- Il concorrente risponde del reato più grave a titolo pieno ai sensi dell’art. 110 c.p. se ha accettato l’evento ulteriore o diverso; ricorre invece il concorso anomalo ex art. 116 c.p. quando l’evento non sia stato né voluto né accettato, ma sia stato soltanto prevedibile.
- La configurabilità del concorso richiede una condotta esteriore idonea a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato, rafforzando il proposito criminoso o agevolando l’azione altrui e aumentando la possibilità di realizzazione della fattispecie.
- Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza per una misura cautelare personale se il giudice motiva adeguatamente sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del racconto; la convergenza con altre dichiarazioni ed elementi può corroborarne la valutazione.
- Il travisamento della prova richiede che la motivazione sia infedele rispetto al materiale effettivamente acquisito e che l’elemento travisato sia decisivo, ossia idoneo a incidere sulla complessiva tenuta logica della decisione.
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