Cassazione Civile, Ordinanza n. 23776/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e in secondo grado, della domanda di un cittadino straniero volta al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna; tuttavia, dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso non conteneva alcuna esposizione sommaria dei fatti di causa, né consentiva di ricostruire i fatti sostanziali e processuali rilevanti, i presupposti della domanda, le statuizioni di primo grado, le doglianze in appello e la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., rilevando l'assenza totale dell'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha altresì precisato che tale carenza non poteva essere colmata neppure attraverso l'esame dei motivi di ricorso. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero si è costituito solo ai fini dell'eventuale udienza e non ha svolto apprezzabile attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
esposizione sommaria dei fatti di causa
L'esposizione sommaria dei fatti di causa è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, prescritto a pena di inammissibilità, e deve comprendere sia i fatti sostanziali sia quelli processuali rilevanti per i giudizi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è parametrato a quello previsto dal comma 1-bis per il ricorso.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione idonea a rendere intelligibile la vicenda sostanziale e processuale, pena l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non è un requisito meramente formale, ma deve consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e l'iter processuale dei gradi di merito.
- La mancanza totale dell'esposizione dei fatti di causa comporta l'inammissibilità del ricorso e non può essere sanata dalla lettura dei motivi di impugnazione.
- Quando la controparte non svolge attività difensiva apprezzabile oltre la costituzione formale, la Corte può non provvedere sulle spese.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
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