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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14255/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

In seguito a un sinistro nel quale un’autovettura assicurata dalla ricorrente, con a bordo un terzo trasportato, era stata tamponata da un veicolo di proprietà e condotto da un soggetto risultato privo di copertura assicurativa, la compagnia del vettore aveva corrisposto al trasportato Euro 7.504,00. Aveva quindi agito contro l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e contro il conducente, chiedendo l’accertamento della responsabilità esclusiva di quest’ultimo e la condanna solidale al rimborso della somma pagata. Il Giudice di Pace di Treviso aveva rigettato la domanda, ritenendo inapplicabile l’art. 141 del Codice delle assicurazioni private in caso di sinistro causato da veicolo non assicurato. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1096/2018 depositata il 28 maggio 2018, aveva respinto l’appello: pur riconoscendo che il trasportato può agire contro l’assicuratore del vettore anche quando l’altro veicolo sia non assicurato, aveva ritenuto che la rivalsa della compagnia fosse regolata dall’art. 283, comma 5, e ammessa verso il Fondo soltanto in caso di liquidazione coatta dell’assicuratore del veicolo responsabile. Aveva inoltre osservato che restava possibile un’azione ordinaria contro l’autore dell’illecito, ma che non risultava formulata una specifica domanda d’appello subordinata diretta a ottenere la condanna del solo conducente. In Cassazione, la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 141, comma 4, 150 e 283, comma 5, del d.lgs. n. 209/2005, contestando l’esclusione della rivalsa contro il Fondo quando il veicolo responsabile è privo di assicurazione; (2) violazione dell’art. 141 per il mancato riconoscimento, anche in via analogica, della rivalsa in tale ipotesi; (3) violazione dell’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento derivante dalla qualità del soggetto passivo della rivalsa; (4) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 1292 c.c., in relazione agli artt. 283 del Codice delle assicurazioni e 2054 c.c., per non avere il Tribunale considerato proposta la domanda contro il conducente e il vincolo di solidarietà; (5) nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia resistente.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i primi tre motivi. Ha chiarito che il richiamo dell’art. 141, comma 4, all’art. 150 del Codice delle assicurazioni non trasforma l’azione del trasportato in risarcimento diretto ex art. 149 e non importa nell’art. 141 il limite previsto dall’art. 283, comma 5, per il regresso relativo al risarcimento diretto. L’assicuratore del vettore che abbia risarcito il trasportato può dunque rivalersi sull’impresa designata dal Fondo quando il veicolo responsabile sia privo di copertura, nei limiti dell’intervento del Fondo previsti dall’art. 283, commi 2 e 4. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto il motivo d’appello che avrebbe dovuto dimostrare di avere proposto la domanda di condanna del solo conducente, limitandosi a riportare le conclusioni dell’atto. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su un’eccezione sollevata dalla controparte e perché la questione era comunque rimasta assorbita dalla decisione sulla rivalsa. La sentenza è stata cassata in relazione ai primi tre motivi, con rinvio al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 141, comma 4, d.lgs. n. 209/2005

    deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1 C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283, commi 2 e 4 C.d.A.”.

    La compagnia che ha risarcito il terzo trasportato ai sensi dell’art. 141, comma 1, può esercitare la rivalsa verso l’impresa designata dal Fondo se il veicolo responsabile è privo di assicurazione, entro i limiti stabiliti dall’art. 283, commi 2 e 4.

  • art. 150 d.lgs. n. 209/2005

    il richiamo ai “limiti e alle condizioni previste dall’art. 150”, contenuto dell’art. 141, u.c. C.d.A., non vale a trasformare in risarcimento “diretto” ciò che tale non è, ma è finalizzato a richiamare – nel diverso ambito dell’azione riconosciuta al trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore – la disciplina dettata dal D.P.R., previsto dall’art. 150, relativamente ai criteri di accertamento della responsabilità e di determinazione del danno, alle modalità di denuncia dei sinistri e agli adempimenti necessari per il risarcimento e, altresì, alla definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

    Nell’azione del trasportato contro l’assicuratore del vettore, il richiamo all’art. 150 serve a recepire la disciplina attuativa sui criteri di responsabilità e di liquidazione, sulle modalità e sugli adempimenti del risarcimento e sui rapporti interni tra imprese; non converte tale azione in risarcimento diretto.

  • art. 283, commi 2 e 4, d.lgs. n. 209/2005

    la stessa possibilità dev’essere riconosciuta anche nel caso in cui il risarcimento sia “anticipato” al trasportato dall’assicuratore del vettore, con esperibilità della rivalsa non solo nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma anche del F.G.V.S., laddove sussistano le condizioni per il suo intervento, ivi compresa l’ipotesi che il veicolo del responsabile non sia coperto da assicurazione (fermo restando il limite quantitativo dell’esposizione del Fondo, risultante dell’art. 283, comma 4 C.d.A.);

    Il Fondo può essere destinatario della rivalsa dell’assicuratore del vettore che abbia pagato il trasportato quando ne ricorrano le condizioni, anche se il responsabile circolava con veicolo non assicurato; resta fermo il limite quantitativo previsto dal comma 4.

  • art. 283, comma 5, d.lgs. n. 209/2005

    il riferimento all’art. 150, contenuto nell’art. 283, comma 5 C.d.A. (liquidazione del danno “ai sensi dell’art. 150”) vale – invece – a individuare propriamente l’istituto del risarcimento diretto (costituente specifico oggetto della previsione dell’art. 150, a completamento della previsione dell’art. 149) ed è volto a stabilire che il regresso dell’assicuratrice che abbia risarcito il proprio assicurato o il conducente del veicolo da essa assicurato possa essere esercitato nei confronti del F.G.V.S. in ipotesi di liquidazione coatta dell’impresa del veicolo responsabile;

    Il comma 5 disciplina il regresso verso il Fondo relativo al risarcimento diretto ex art. 149, consentendolo, in tale ambito, quando l’impresa del veicolo responsabile sia in liquidazione coatta. Tale previsione non limita la diversa rivalsa prevista dall’art. 141 per il pagamento al terzo trasportato.

  • art. 283 d.lgs. n. 209/2005

    deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: “l’impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell’art. 141, comma 1 C.d.A., il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 150 C.d.A.; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti previsti dall’art. 283, commi 2 e 4 C.d.A.”.

    L’impresa designata dal Fondo può essere destinataria della rivalsa quando il veicolo responsabile non è assicurato, nei limiti dell’intervento del Fondo fissati dai commi 2 e 4.

  • art. 149 d.lgs. n. 209/2005

    il riferimento all’art. 150, contenuto nell’art. 283, comma 5 C.d.A. (liquidazione del danno “ai sensi dell’art. 150”) vale – invece – a individuare propriamente l’istituto del risarcimento diretto (costituente specifico oggetto della previsione dell’art. 150, a completamento della previsione dell’art. 149) ed è volto a stabilire che il regresso dell’assicuratrice che abbia risarcito il proprio assicurato o il conducente del veicolo da essa assicurato possa essere esercitato nei confronti del F.G.V.S. in ipotesi di liquidazione coatta dell’impresa del veicolo responsabile;

    L’art. 149 individua il risarcimento diretto richiesto dal danneggiato al proprio assicuratore; questa specifica procedura è distinta dall’azione del terzo trasportato prevista dall’art. 141.

  • art. 112 c.p.c.

    A fronte di una sentenza che ha rilevato (a pag. 11) che non era stato espressamente proposto un motivo di appello volto a conseguire la riforma della sentenza di primo grado con condanna del solo M., la ricorrente avrebbe dovuto innanzitutto trascrivere il motivo di appello, mentre si è limitata a riportare le conclusioni dell’atto di gravame, che tuttavia – perchè risultasse assolto l’onere dell’autosufficienza – avrebbero dovuto essere correlate ad un motivo di appello di cui non si conosce se e come sia stato proposto.

    La censura di omessa pronuncia non supera il vaglio di ammissibilità se il ricorrente non trascrive il motivo d’appello necessario a dimostrare che la domanda o questione sulla quale si lamenta l’omissione era stata effettivamente devoluta al giudice.

Massime di principio

  • L’assicuratore del vettore che abbia risarcito il terzo trasportato ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Codice delle assicurazioni ha diritto di rivalersi sull’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada quando il veicolo civilmente responsabile è privo di copertura assicurativa, nei limiti e alle condizioni di intervento del Fondo previsti dall’art. 283, commi 2 e 4.
  • Il richiamo dell’art. 141, comma 4, all’art. 150 del Codice delle assicurazioni riguarda le regole attuative sul risarcimento, l’accertamento della responsabilità e i rapporti tra imprese; non trasforma l’azione del terzo trasportato in risarcimento diretto né comporta l’applicazione del limite alla rivalsa stabilito dall’art. 283, comma 5, per il diverso ambito del risarcimento diretto.
  • Per dimostrare in cassazione una violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione a una domanda o questione che si assume devoluta in appello, il ricorrente deve riportare il pertinente motivo d’appello: la sola trascrizione delle conclusioni del gravame non assolve l’onere di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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