Cassazione Penale, Ordinanza n. 24008/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva pronunciato, in data 26 febbraio 2026, il dispositivo di una sentenza di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di due anni di reclusione per i reati contestati di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159/2011, con aggravante ex art. 99 c.p. e resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., per fatti del 1 novembre 2017. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione depositandolo il 27 febbraio 2026 presso il carcere, intestandolo come "richiesta di rimessione ex art. 46 c.p.p.", ma chiedendo in concreto l'annullamento del dispositivo e lamentando in modo generico un asserito abuso nella conduzione del procedimento, che avrebbe impedito o ostacolato la partecipazione alle udienze. La Corte rileva che l'atto era diretto contro un mero dispositivo, proposto prima del deposito della motivazione, e che non conteneva motivi specifici inerenti alla decisione; inoltre non era configurabile come domanda di rimessione, mancando l'indicazione di una situazione locale idonea a pregiudicare la determinazione del giudice, essendo dedotto solo un pregiudizio personale del giudicante.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ossia il solo dispositivo della sentenza depositato prima della motivazione, e perché privo di specifici motivi di impugnazione. Ha inoltre escluso che l'atto potesse valere come richiesta di rimessione del processo, in quanto non deduceva alcuna situazione ambientale o locale rilevante ex art. 45 c.p.p., ma soltanto un preteso pregiudizio personale del giudice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base del capo di condanna oggetto del ricorso
richiamato quale base del capo di condanna oggetto del ricorso
richiamato quale aggravante contestata o applicata nella sentenza di merito
richiamato quale reato oggetto di condanna nel merito
norma invocata nell'intestazione dell'atto come richiesta di rimessione del processo
richiamato per affermare che la rimessione presuppone una situazione locale idonea a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice
richiamato per evidenziare che il termine per il deposito della motivazione non consente di valutare ex post l'ammissibilità dell'impugnazione del solo dispositivo
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso un provvedimento non impugnabile
richiamato per la trattazione de plano del ricorso in cassazione
fonte della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso proposto contro il solo dispositivo di sentenza quando la motivazione non sia ancora stata depositata, poiché i requisiti dell'impugnazione devono essere apprezzabili nel provvedimento gravato nel suo complesso e non possono essere verificati ex post.
- L'impugnazione priva di specifici motivi inerenti alla decisione e limitata a lamentele generiche sulla conduzione del procedimento è inammissibile per difetto di specificità.
- Un atto formalmente qualificato come richiesta di rimessione non può essere trattato come tale se è proposto dopo la conclusione del processo e non deduce una situazione locale idonea a pregiudicare la libera determinazione del giudice.
- La rimessione del processo presuppone l'allegazione di un pregiudizio derivante dall'ambiente o dal contesto locale del giudizio, non essendo sufficiente la mera denuncia di un asserito pregiudizio personale del giudicante.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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