Cassazione Penale, Sentenza n. 9924/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Marin Vuivan avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 12/09/2023, che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino (26/05/2022) condannandolo per tentata rapina impropria e rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione e 140 euro di multa, avendo ritenuto prevalente l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) c.p. sulla recidiva; il ricorso era affidato a quattro motivi. Nel corso del procedimento di cassazione è intervenuto il decesso dell'imputato (27/12/2023), con trasmissione del certificato di morte (30/01/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, per effetto della morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso, il reato si è estinto ai sensi dell'art. 150 cod. pen. e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., con enunciazione della causa di estinzione nel dispositivo. La Corte ha inoltre affermato che, risultando esaurito il rapporto processuale, e intervenuta la estinzione del reato, è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
il reato si estingue per morte dell'imputato
la morte dell'imputato estingue il reato e il procedimento penale relativo; ciò rende inidonea ogni ulteriore pronuncia di condanna o proscioglimento sul merito
art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
annullamento senza rinvio per cause sopravvenute
quando sopravvengono cause che esauriscono il rapporto processuale (es. estinzione del reato per morte), la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinviare la causa al giudice di merito
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
impedisce di pronunciare un proscioglimento sul merito quando il rapporto processuale è esaurito per causa sopravvenuta (ad esempio la morte dell'imputato)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016 (Patti); Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010 (Lombardo); Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995 (Torri)
consolidato orientamento secondo cui la morte dell'imputato intervenuta dopo la proposizione del ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo la proposizione di un ricorso (anche in Cassazione), il reato si estingue e il giudice della Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per causa sopravvenuta.
- La pronuncia di annullamento senza rinvio è motivata dall'esaurimento del rapporto processuale: non è possibile decidere sul merito (né condannare né prosciogliere) quando il reato è estinto per morte.
- La parte interessata (difensore, pubblica accusa o altri) deve tempestivamente produrre il certificato di morte e chiedere l'applicazione delle norme sulla estinzione del reato; la Corte valuterà l'intervenuta causa sopravvenuta e deciderà l'annullamento senza rinvio.
- Le conseguenze in sede civile sono distinte: mentre il procedimento penale si estingue, le eventuali azioni civili (risarcimento danni, obbligazioni pecuniarie) possono, salvo limiti normativi, essere esercitate nei confronti degli eredi o dell'ente ereditario; è necessario verificare la disciplina applicabile caso per caso.
- Se la morte interviene prima della proposizione di un gravame rilevante (es. prima dell'appello o prima del ricorso), il procedimento penale si estingue e non si dà luogo all'impugnazione; la tempestività e il momento della morte rispetto agli atti processuali determinano l'effetto pratico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9895/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9897/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9899/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9905/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9906/2024 del 08/03/2024
- Sentenza penale · 8 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9907/2024 del 08/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →