Cassazione Penale, Sentenza n. 09828/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva inflitto ad Alessandro Orefice la pena concordata (1 anno, 9 mesi e multa di euro 2.400) e disposta la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648-quater c.p. per equivalente su quanto in sequestro (euro 130.000,00). Il ricorso censura, con profili di violazione di legge e vizio di motivazione, l'omessa valutazione della documentazione fornita dalla difesa comprovante la liceità e la successiva immissione di somme (euro 84.487,40) sul conto del ricorrente in epoca successiva alla commissione del reato e, in parte, addirittura successiva al sequestro (bonifico di euro 3.961,42), nonché la mancata distinzione tra somme provenienti da attività lavorativa regolare e somme riconducibili al profitto del reato. Si deduce altresì la presunta applicazione errata della forma di confisca e la violazione delle norme che disciplinano la confisca in relazione al reato di riciclaggio e alla normativa tributaria richiamata (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la legittimità della confisca per equivalente disposta ai sensi del secondo comma dell'art. 648-quater c.p. in relazione al reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ritenendo irrilevante ai fini della misura ablativa il fatto che parte delle somme confiscate siano state accreditate sul conto in epoca successiva alla commissione del reato e/o derivanti da redditi leciti. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Massini) secondo cui, in caso di concorso di persone, se non è individuabile la quota di profitto spettante al singolo, è legittima la ripartizione in parti uguali; pertanto è stata ritenuta legittima la ripartizione del profitto complessivo tra i cinque imputati e la confisca risultante. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): utilizzata come base per l'accordo di pena applicato al ricorrente
Disciplina la confisca per equivalente obbligatoria rispetto al prezzo e al profitto dei reati di riciclaggio; la Corte ha interpretato che, trattandosi di confisca per equivalente, risultano irrilevanti la provenienza lecita o il tempo di immissione delle somme sul conto rispetto al reato
Norma sul reato di riciclaggio, il cui profitto è assoggettato a confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater; tale reato è il presupposto della confisca disposta
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non fondate perché attinenti a questioni irrilevanti rispetto alla natura per equivalente della confisca
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la normativa fiscale invocata non esonera dalla confisca per equivalente prevista per il reato di riciclaggio
Sez. U., n. 13783 del 26/09/2024 (Massini)
in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali
Principio che legittima la ripartizione in parti uguali del profitto quando non sia possibile individuare la quota di ciascun concorrente; applicato dalla Corte per ripartire il profitto complessivo tra i cinque imputati
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso manifestamente infondato o per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato dalla Corte per irrogare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Corte Cost., sent. n. 112 del 2019
Richiamata in motivazione per chiarire la natura della confisca per equivalente (funzione ripristinatoria con componente sanzionatoria e potenziale carattere punitivo se sproporzionata)
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata a fondamento del principio che consente di valutare profili di colpa nel ricorso, giustificando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- La confisca per equivalente ex art. 648-quater c.p. mira a recuperare il valore del profitto del reato e, per la sua natura, la liceità e la data di immissione delle singole somme nel patrimonio del soggetto non sono rilevanti per impedirne l'applicazione
- Quando il profitto complessivo del reato non è ripartibile con prove certe tra i concorrenti, è legittima la ripartizione in parti uguali ai sensi del principio affermato dalla sentenza Massini
- Le doglianze sulla mancata motivazione relative alla provenienza lecita di somme confluite successivamente sul conto possono risultare irrilevanti se la confisca è disposta per equivalente; pertanto l'allegazione di redditi leciti non sempre impedisce l'ablazione
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario contestare specificamente e in modo rilevante il nesso di causalità o la quantificazione del profitto attribuito al singolo: censure generiche o fondate su questioni ritenute irrilevanti alla natura giuridica della misura ablativa rischiano l'inammissibilità
- La natura ripristinatoria della confisca di valore non esclude la componente sanzionatoria; tuttavia l'atto applicativo deve rispettare i parametri normativi (art. 648-quater) e, quando applicata correttamente, è difficile contrastarla dimostrando la mera provenienza lecita di singole somme
- Se si vuole contestare una confisca per equivalente con successo, è necessario provare con chiara evidenza la diretta esclusione di quelle somme dal conteggio del profitto (es. documentazione continuativa e incontrovertibile che dimostri entrate salariali o contrattuali successive e non riconducibili al circuito del reato)
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