Cassazione Civile, Ordinanza n. 26181/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un fermo amministrativo e della cartella di pagamento presupposta relativi a tributi e al contributo dovuto al S.S.N. per l’anno 1996. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente. L’ente della riscossione proponeva appello principale, ma la CTR dichiarava inammissibile l’appello ritenendo invalida la notifica dell’atto di impugnazione, eseguita tramite un gestore di posta privata, per asserita inesistenza della notificazione e per difetto di certezza della data di accettazione/spedizione. In Cassazione l’ente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 2, e 20, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 156, comma 3, c.p.c., censurando la tesi della CTR sull’inesistenza della notifica e la conseguente declaratoria di tardività dell’appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui la notifica di atti giudiziari eseguita tramite operatore di posta privata, nel regime intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla l. n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente. Ha però rilevato che, nel caso concreto, la CTR avrebbe dovuto considerare la costituzione del contribuente in appello come elemento sanante della nullità della notificazione; soprattutto, ha evidenziato che la tempestiva ricezione dell’atto di appello da parte dell’appellato entro l’ultimo giorno utile consentiva di ritenere certa la spedizione anteriore alla scadenza del termine di impugnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro sulla forma/proposizione dell’appello nel processo tributario
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla disciplina degli atti del processo tributario e alla notificazione dell’impugnazione
utilizzato per affermare l’effetto sanante della costituzione della parte destinataria della notificazione nulla
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale dedotto in cassazione
direttiva n. 2008/6/CE
richiamata quale base del quadro normativo che consente la notificazione di atti giudiziari da parte degli operatori postali nel periodo considerato
indicata come normativa che ha introdotto il regime successivo rispetto al periodo intermedio esaminato
Massime di principio
- Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita tramite operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario dell’atto, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la ricezione dell’atto da parte dell’appellato entro il termine ultimo può consentire di inferire con certezza che la spedizione sia avvenuta anteriormente alla scadenza, rendendo tempestivo il gravame anche in presenza di questioni sulla validità della notificazione.
- La distinzione tra validità della notificazione dell’atto di appello e tempestività della sua proposizione è autonoma, ma la prova della ricezione entro il termine può rilevare per affermare la tempestività dell’impugnazione.
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