Cassazione Civile, Ordinanza n. 12244/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soggetti, indicati in un testamento successivo come eredi della defunta, avevano ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della banca per il pagamento delle somme depositate dalla de cuius. Nel giudizio di opposizione, cui partecipava anche una fondazione nominata erede in un precedente testamento, il Tribunale ha sospeso il processo perché il testamento che attribuiva la qualità di eredi agli ingiunti era stato a sua volta impugnato in altro giudizio. I ricorrenti hanno proposto regolamento di competenza sostenendo che non vi fosse una pregiudizialità tecnica idonea a giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché la causa monitoria non richiedeva la definizione con giudicato della lite sulla validità del testamento. Nel corso del regolamento è stato dedotto che il giudizio pregiudicante era stato definito in primo grado, ma la Corte ha rilevato che ciò non comportava cessazione della materia del contendere in difetto di passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto corretta la sospensione necessaria disposta dal Tribunale. Ha affermato che l'impugnazione del testamento costituiva giudizio pregiudicante in senso tecnico rispetto alla controversia sul pagamento delle somme ereditarie, perché la decisione sulla spettanza del credito presupponeva la preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della validità del testamento. Ha inoltre precisato che la non coincidenza perfetta delle parti nei due giudizi non impedisce la sospensione quando nel giudizio sospeso vi sia anche un terzo e il titolo dedotto come legittimante l'azione sia proprio oggetto del giudizio pregiudiziale, per evitare contrasti di giudicati. La definizione in primo grado del giudizio pregiudicante non ha determinato l'inammissibilità del regolamento né la cessazione della materia del contendere, mancando il passaggio in giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese rimesse al merito e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria opera quando tra i due giudizi sussiste una pregiudizialità in senso tecnico e serve a prevenire decisioni incompatibili; non è richiesta la coincidenza esatta delle parti se il titolo azionato nel processo sospeso è oggetto del giudizio pregiudicante.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede una pregiudizialità tecnica, cioè un rapporto in cui l'accertamento del diritto azionato nel processo dipendente presuppone la definizione, con giudicato, di un altro diritto o status autonomo oggetto di separato giudizio.
- Quando il titolo legittimante la pretesa è contestato in un giudizio pregiudicante, la causa dipendente non può essere definita prima della sua soluzione definitiva, per evitare il rischio di contrasto di giudicati.
- La mancata identità assoluta delle parti non esclude la sospensione necessaria se nel processo sospeso compare anche un terzo e il medesimo titolo è litigioso nel giudizio pregiudiziale.
- La sopravvenuta decisione del giudizio pregiudicante non elimina automaticamente l'interesse al regolamento di competenza: tale effetto si produce solo se la sentenza è passata in giudicato.
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