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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32446/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso contestava, da un lato, la responsabilità penale per il reato ascritto, richiamando anche la pretesa configurabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis c.p.; dall'altro, censurava la misura della pena come eccessiva, sostenendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si fondava su una questione già oggetto di rinuncia nel giudizio di appello; il secondo è stato giudicato generico e, per la parte specificamente dedotta, manifestamente infondato, poiché la prevalenza delle attenuanti era comunque impedita dal tenore dell'aggravante di recidiva riconosciuta ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna, relativa alla resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 393-bis c.p.

    Invocata dal ricorrente come causa di giustificazione; la Corte non la esamina nel merito perché la censura è preclusa dalla rinuncia ai motivi in appello.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato per affermare che la recidiva così riconosciuta impediva la prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione applicata quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che risultino precluse dalla rinuncia a far valere il medesimo tema nel giudizio di appello.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente assertivi: la doglianza sulla pena è inammissibile se generica e, quando deduce la prevalenza delle attenuanti, deve confrontarsi con gli effetti ostativi di circostanze aggravanti già riconosciute.
  • La contestazione della responsabilità penale non può essere utilmente riproposta in cassazione quando il motivo risulti incompatibile con preclusioni processuali maturate nel grado di appello.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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