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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19322/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Nel corso di un giudizio risarcitorio per lesioni personali riportate da un ospite all’interno di un immobile, il tribunale aveva condannato in solido i proprietari dell’appartamento e l’impresa che aveva eseguito lavori di ristrutturazione, disponendo altresì la manleva dell’impresa da parte della propria assicuratrice nei limiti della polizza. In appello, la corte territoriale ha confermato la responsabilità e la condanna alle spese, ma ha escluso che la compagnia fosse tenuta a tenere indenne l’impresa anche delle spese di lite dovute ai soggetti vittoriosi, ritenendo che tale voce esulasse dal rapporto di garanzia. L’impresa ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1917, primo e terzo comma, c.c. e 91 c.p.c., sostenendo che la garanzia assicurativa per responsabilità civile copre anche le spese di soccombenza liquidate in favore del terzo e degli altri vincitori, in quanto accessorie alla prestazione principale, oltre alle spese di resistenza. La compagnia assicuratrice resisteva, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso e la non operatività della polizza; il danneggiato resisteva con controricorso e ricorso incidentale adesivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, quando l’assicurato chiama in causa l’assicuratore per essere tenuto indenne, si distinguono tre crediti diversi: rimborso delle spese per la chiamata in causa ex art. 91 c.p.c.; spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c.; spese di soccombenza liquidate al terzo vittorioso, rientranti nella garanzia ex art. 1917, primo comma, c.c. nei limiti del massimale. Poiché la domanda dell’impresa e le condizioni di polizza comprendevano espressamente capitale, interessi e spese, la corte d’appello ha errato nell’escludere la copertura delle spese di lite dovute dall’assicurata ai vittoriosi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, salvo quelle relative alla posizione del danneggiato, già definita in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    La garanzia della responsabilità civile copre, nel limite del massimale, anche le somme che l’assicurato deve pagare al terzo a titolo di spese di soccombenza; il terzo comma regola invece le spese di resistenza sostenute per contrastare la domanda del danneggiato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese di lite relative alla chiamata in causa dell’assicuratore sono regolate dal principio di soccombenza nel rapporto processuale tra assicurato e assicuratore.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente chiaro nella esposizione dei fatti e delle censure, senza inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Il giudice nazionale deve interpretare gli atti di parte in modo da favorire, ove possibile, una decisione nel merito e non una declaratoria di inammissibilità, evitando eccessi di formalismo.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla corte territoriale per giustificare la condanna solidale alle spese nei confronti dei coobbligati verso il danneggiato.

  • art. 92 c.p.c.

    Il danneggiato, estraneo al rapporto interno tra assicurato e assicuratore, non ha diritto alla rifusione delle spese di cassazione sostenute inutilmente rispetto alla posizione definita in suo confronto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di assicurazione della responsabilità civile devono essere distinti, perché hanno diversa fonte e diversa disciplina, i crediti dell’assicurato per le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, per le spese di resistenza e per le spese di soccombenza dovute al terzo vittorioso.
  • Le spese di soccombenza liquidate all’avversario vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e ricadono nella copertura assicurativa ex art. 1917, primo comma, c.c., nei limiti del massimale, salvo diversa delimitazione contrattuale compatibile con la legge.
  • La domanda di manleva deve essere formulata in modo chiaro e univoco con riferimento specifico alla singola voce di spesa di cui si chiede la copertura; la genericità della richiesta può incidere sulla corretta qualificazione della pretesa.
  • In sede di legittimità, il ricorso non va dichiarato inammissibile quando il suo contenuto consenta comunque di individuare con sufficiente precisione la base giuridica della censura e la decisione sul merito sia possibile.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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