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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10261/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (3/11/2016) che autorizzava l'uso del computer per motivi di studio (quattro ore al giorno) e istanza per la consegna di copie cartacee dei file prodotti. Il ricorrente sosteneva che anche la stampa di biglietti e materiale connesso ad adempimenti scolastici rientrasse nell'ottemperanza e censurava la nomina del Direttore dell'istituto quale commissario ad acta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che il procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma 5 ord. pen. è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale non più impugnabile e non consente di estendere o modificare il contenuto del decisum di cognizione. Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente stabilito che il ricorrente aveva diritto alla copia cartacea dei file per motivi di studio, ma la stampa di missive, biglietti di auguri e materiale non scolastico non era oggetto dell'ottemperanza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 5, ordinamento penitenziario

    Il procedimento di ottemperanza presuppone la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale non più impugnabile e ha carattere esecutivo/funzionale: non autorizza l'ampliamento, la riforma o l'instaurazione di nuove questioni di merito rispetto al decisum originario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per inammissibilità del ricorso, valutando il grado di colpa; la Corte ha fissato l'importo in 3.000,00 euro tenuto conto della causa dell'inammissibilità.

  • Giurisprudenza precedente (Sez. I, n. 41839 del 25.2.2016 richiamata)

    Conferma il principio che il giudizio di ottemperanza è strumentale all'esecuzione del provvedimento e non può essere usato per rimettere in discussione o ampliare il contenuto della decisione di cognizione.

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza serve esclusivamente a ottenere l'esecuzione di una decisione giurisdizionale definitiva: non è lo strumento per ottenere estensioni o nuove tutele non contemplate dal decisum originario.
  • Se la decisione originaria autorizza l'uso del computer per motivi di studio, la produzione e la stampa di documenti sono ammesse entro il perimetro "motivi di studio"; materiale personale o estraneo a fini scolastici (es. missive, biglietti di auguri) non rientra automaticamente nell'ottemperanza.
  • La valutazione operativa (es. concessione di copie cartacee, tempi, modalità) può essere rimessa alla Direzione dell'istituto, salvo che la decisione giudiziale non disciplini espressamente modalità diverse; la nomina del Direttore come commissario ad acta può essere legittima per l'attuazione pratica dell'ordine.
  • Per ottenere un ampliamento del diritto (es. stampa indiscriminata di materiale personale) il detenuto deve proporre una nuova azione di cognizione o impugnare il provvedimento originario, non chiedere la sua esecuzione in sede di ottemperanza.
  • In presenza di inerzia dell'Amministrazione penitenziaria l'ottemperanza è lo strumento corretto per ottenere l'esecuzione, ma il suo esito sarà limitato al contenuto del provvedimento esecutivo; occorre formulare chiaramente nell'atto di cognizione l'oggetto che si intende poi far eseguire.
  • La condanna al pagamento di somme per inammissibilità comporta valutazione del grado di colpa: ricorsi manifestamente infondati o strumentali possono essere sanzionati con versamenti alla Cassa delle Ammende.

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