Cassazione Penale, Sentenza n. 25795/2025 del 14/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per duplice omicidio (22/12/2018). L'imputato contestava: utilizzabilità degli interrogatori resi nelle immediatezze e senza difensore; validità e correttezza dei prelievi 'stub' e rischio di contaminazione delle tracce di residui di sparo (GSR); attendibilità di numerosi testi (in particolare Benevento e Francesco Russano) e dei rilievi fonici; mancata acquisizione/esame del cellulare di una delle vittime; vizio di motivazione sull'esistenza del movente e sulla qualificazione della circostanza aggravante dei futili motivi; omissioni procedurali relative agli esperimenti svolti dai Carabinieri; e, in generale, violazioni di norme di diritto processuale e penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato o inammissibile nei vari motivi. Ha ritenuto che: le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato erano utilizzabili; le censure generiche sull'inutilizzabilità degli stub erano aspecifiche e in parte sollevate per la prima volta in cassazione (inammissibili); le valutazioni di merito sulla attendibilità dei testimoni e sul movente non sono vizi manifesti di illogicità tali da consentire revisione in sede di legittimità; le perizie tecniche e le integrazioni svolte avevano evidenziato compatibilità tra le particelle rilevate e i bossoli rinvenuti, e le criticità procedurali segnalate non erano tali da inficiare il risultato; gli esperimenti fonici e le prove tecniche, pur se non sempre eseguiti nel contraddittorio, risultavano nel complesso corroborati da altri elementi probatori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; la condanna in ordine al duplice omicidio (ergastolo con isolamento diurno per 3 anni) e le restanti statuizioni di merito sono state confermate; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 350
Richiamato dal ricorrente in relazione alla inutilizzabilità di dichiarazioni rese senza difensore; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni spontanee rese in dibattimento sono utilizzabili e che il ricorso non ha specificato quali dichiarazioni fossero state indebitamente utilizzate ai fini decisionali
Codice di procedura penale, art. 494
Usato per qualificare le dichiarazioni spontanee dell'imputato: la Corte ricorda che tali dichiarazioni normalmente sono ammissibili e possono avere anche valore probatorio
Codice di procedura penale, art. 603
Riferimento alla possibilità di perizia in appello; la Corte territoriale ha disposto perizia e integrazione per valutare possibili contaminazioni GSR e la cassazione ha ritenuto congrua la valutazione tecnica svolta
Codice di procedura penale, art. 210
Richiamato in relazione agli esperimenti giudiziali: la giurisprudenza prevede che l'esperimento vada assunto nel contraddittorio, ma la sentenza ha ritenuto utilizzabili, se corroborati, i risultati di esperimenti svolti anche da una parte
Codice di procedura penale, art. 606
Applicato per escludere l'ammissibilità di censure sollevate per la prima volta in cassazione in modo generico, senza specificità
Richiamato come norma che disciplina il reato di falsa testimonianza: i giudici di merito hanno trasmesso atti alla Procura per eventuali valutazioni sulla fondatezza di deposizioni ritenute mendaci
Codice penale, artt. 575 e 577
art. 575 (omicidio), art. 577 n. 3 e 4 (circostanze aggravanti)
Norme sostanziali richiamate a fondamento delle imputazioni; la Corte ha ritenuto provati l'omicidio e le aggravanti (futili motivi e premeditazione) sulla base degli elementi di fatto e delle valutazioni di merito
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamato implicitamente come parametro del giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha valutato che le risultanze di merito superavano tale soglia
Costituzione, art. 27
Richiamata in rapporto al principio di responsabilità penale e allo standard probatorio richiesto per la condanna
Richiamata dalla parte in relazione a profili normativi specifici (probabilmente attinenti a materia venatoria o armi); la Corte non ha ritenuto che la richiamata normativa mutasse l'esito valutativo delle risultanze probatorie
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in dibattimento sono normalmente utilizzabili: per impugnare la loro utilizzazione occorre indicare specificamente quali affermazioni siano state indebitamente valutate e dimostrarne l'incidenza sul convincimento di merito
- I prelievi 'stub' e gli accertamenti spettroscopici sono accertamenti tecnici ripetibili; per censurarne i risultati in Cassazione è necessario contestare in modo preciso e motivato le violazioni delle best practice e dimostrare che esse avrebbero potuto alterare il risultato probatorio
- La Cassazione non è sede per la rivalutazione globale delle prove di fatto: censure basate su una diversa lettura delle testimonianze o su una preferenza probatoria alternativa sono inammissibili se non denunciano errori di diritto o vizi di motivazione manifesti
- Gli esperimenti e le prove tecniche svolti fuori dal contraddittorio possono comunque essere utilizzati se sono corroborati da altri elementi processuali acquisiti in dibattimento; tuttavia, in linea di principio, gli esperimenti giudiziali dovrebbero essere eseguiti nel contraddittorio
- Per ottenere l'annullamento di perizie occorre dimostrare non solo irregolarità formali ma anche il collegamento causale tra tali irregolarità e l'eventuale falsità del risultato tecnico (cioè che la contaminazione o il mancato rispetto del protocollo abbiano effettivamente alterato il dato probatorio)
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e puntuali: argomentazioni generiche o formulate per la prima volta in questa sede sono spesso inammissibili
- La qualificazione della circostanza aggravante per motivi futili richiede sia la prova della sproporzione oggettiva tra motivo e reato sia, se del caso, la considerazione della pregnanza soggettiva del motivo nella condotta dell'agente; i giudici di merito hanno un margine di apprezzamento rilevante su questi profili
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