Cassazione Penale, Sentenza n. 38734/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania sostenendo che la sua condotta (possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, di cui uno, un passaporto, risultato rubato in Bulgaria) era giustificata dallo stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.: avrebbe procurato i documenti solo per salvarsi da un pericolo grave e imminente (la guerra in Afghanistan) e fuggire in Italia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui non ricorrevano i presupposti dello stato di necessità: tale scriminante richiede pericolo grave, attuale e imminente e l'assenza di alternative praticabili. La Cassazione ha ritenuto che esistessero alternative legali (domanda di protezione internazionale/istituti previsti dall'ordinamento nazionale e sovranazionale) che il ricorrente avrebbe potuto invocare, sicché non poteva dirsi costretto a commettere il reato. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma sullo stato di necessità richiede pericolo grave, attuale e imminente non causato dall'agente, assenza di alternative efficaci e un giusto rapporto di proporzione tra il danno temuto e l'azione compiuta. La Corte ha interpretato che la possibilità reale di ricorrere alla protezione delle Autorità (es. istanze di protezione internazionale) esclude la scriminante.
Articolo relativo ai documenti falsi validi per l'espatrio; la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità per il reato residuo dopo dichiarazione di prescrizione per altro capo, e la Cassazione non ha accolto l'eccezione di scriminante proposta dal ricorrente.
Articolo relativo alla ricettazione: in sede di appello la Corte aveva dichiarato non doversi procedere per tale reato per intervenuta prescrizione; la Cassazione ha preso atto della decisione e non ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo allo stato di necessità.
Norma che disciplina le conseguenze della decisione di inammissibilità; applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile per profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Lo stato di necessità richiede pericolo grave, attuale e imminente e l'effettiva assenza di alternative praticabili al compimento del reato; la semplice difficoltà o il pericolo generico dovuto a conflitto non è sufficiente.
- La presenza di strumenti normativi nazionali e sovranazionali (es. protezione internazionale per rifugiati e richiedenti asilo) che possono essere invocati rappresenta un'alternativa idonea a escludere la scriminante dello stato di necessità, se realmente praticabile.
- Chi invoca lo stato di necessità deve provare che non esistevano alternative efficaci e immediate; l'onere della prova grava sul ricorrente.
- Il possesso di documenti falsi per l'espatrio difficilmente è giustificabile quando sono disponibili canali legali di ingresso o protezione; le autorità nazionali devono essere ritenute come possibile via di tutela se tali vie sono realisticamente perseguibili.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o meramente fattuali possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, se emergono profili di colpa nel ricorso, il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.
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