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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20617/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda esclusivamente la regolazione delle spese processuali in una lite tributaria. In primo grado la Commissione provinciale aveva dichiarato estinto il giudizio per intervenuto pagamento dell'imposta di registro da parte di un coobbligato solidale, condannando in solido Agenzia delle Entrate e agente della riscossione al pagamento delle spese in favore del contribuente, liquidate in euro 200 oltre accessori. In appello il contribuente aveva ottenuto una riforma parziale con aumento delle competenze a euro 525 oltre spese e accessori, ma la Commissione regionale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria e aveva compensato le spese del secondo grado, inoltre respingendo l'appello incidentale dell'Ufficio sulla condanna alle spese di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza e quindi non poteva giustificare la compensazione delle spese di appello; inoltre ha lamentato il mancato governo delle spese in relazione al rigetto dell'appello incidentale dell'Agenzia; 2) violazione dell'art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992, perché la CTR non aveva applicato la maggiorazione del 50% delle spese prevista per le controversie di cui all'art. 17-bis; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. e degli artt. 17-bis e 15 d.lgs. 546/1992, per il mancato riconoscimento della responsabilità processuale aggravata delle controparti, che secondo il ricorrente avrebbero taciuto il pagamento intervenuto dal coobbligato e promosso difese e appello incidentale asseritamente abusivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo sostanzialmente di compensare anche le spese di primo grado in considerazione della cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla doglianza sulla compensazione delle spese di appello fondata sul rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., ritenendo che tale rigetto non integri soccombenza e non possa fondare una compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Ha dichiarato assorbita, in questa parte, la censura relativa al mancato riconoscimento delle spese per il rigetto dell'appello incidentale dell'Ufficio, osservando che la liquidazione delle spese deve essere unitaria rispetto all'esito complessivo della lite. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la maggiorazione del 50% ex art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992 non opera automaticamente, ma solo quale rimborso delle maggiori spese effettivamente sostenute nella fase di reclamo, fase che nel caso non si era svolta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la valutazione della mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, se motivato, non è censurabile in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse a una rivalutazione del merito. È stato dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e non vi è violazione di legge quando non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al primo motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese del secondo grado e per regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nel giudizio, richiamata solo per qualificare la posizione processuale del ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa; la Corte la richiama nel valutare la censura sulla mancata liquidazione delle spese dopo il rigetto dell'appello incidentale.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non può fondarsi sul solo rigetto di una domanda accessoria come quella ex art. 96 c.p.c.; la discrezionalità del giudice opera nei limiti di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda risarcitoria per lite temeraria, se respinta in appello a fronte dell'accoglimento della domanda di merito, non integra soccombenza; l'accertamento di mala fede o colpa grave è fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella censura sulle spese, senza autonoma decisività nel dispositivo.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    disciplina la condanna alle spese nel processo tributario; la Corte la applica in coordinamento con gli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 15, comma 2-septies, d.lgs. 546/1992

    le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento

    la maggiorazione non è automatica in ogni causa soggetta a reclamo, ma presuppone che la fase amministrativa sia stata effettivamente svolta e che vi siano maggiori spese da rimborsare.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    identifica le controversie assoggettate alla procedura di reclamo/mediazione cui è collegata la possibile maggiorazione delle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per indicare la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il rigetto di una domanda meramente accessoria di risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., quando la domanda principale viene accolta, non configura di per sé soccombenza reciproca e non giustifica la compensazione delle spese di lite.
  • La liquidazione delle spese deve essere effettuata in modo unitario rispetto all'esito complessivo della controversia e non mediante scomposizione atomistica delle singole domande o difese proposte dalle parti.
  • Nel processo tributario la maggiorazione del 50% prevista per le controversie soggette a reclamo opera come rimborso di maggiori spese effettivamente sostenute per la fase amministrativa, e non come automatismo connesso al solo esito favorevole del giudizio.
  • L'accertamento della mala fede o della colpa grave ai fini della responsabilità processuale aggravata è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla responsabilità processuale aggravata in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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