Cassazione Penale, Sentenza n. 17365/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata per il delitto di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale (art. 512-bis c.p.) attraverso intestazioni fittizie di società. I motivi di ricorso contestano: 1) la presunta tardiva trasmissione degli atti al riesame ex art. 309 c.p.p. comma 5; 2) carenza o apparente motivazione della ordinanza originaria rispetto alla finalità agevolativa; 3) insufficienza della prova dell'elemento soggettivo (mancata conoscenza di provvedimenti di prevenzione e mancanza di collegamento con contesti mafiosi); 4) mancata considerazione della breve durata e del modesto capitale investito nella gestione del bar pasticceria Iside; 5) travisamento interpretativo delle intercettazioni; 6) carenza della prova circa l'effettiva aggravante della agevolazione mafiosa e la connessione con la cosca; 7) assenza di pericolo di reiterazione e rilevanza remota dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul primo motivo ha affermato che, ai fini del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al riesame ex art. 309 c.p.p., si applica la regola dell'art. 172 c.p.p. comma 4 ("dies a quo non computatur"), pertanto la trasmissione è risultata tempestiva. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto congrua, logica e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale del riesame e del GIP: le intercettazioni e gli altri riscontri investigativi formano un quadro univoco che dimostra la finalità di eludere le misure di prevenzione tramite intestazioni fittizie, la connessione con la "locale" romana e i soggetti originari di San Luca, nonché la persistenza di comportamenti e rapporti economici riconducibili ai fatti contestati. La durata effimera della titolarità formale e l'entità modesta dei conferimenti non escludono l'illecità trattandosi di reato istantaneo. È stata altresì ritenuta fondata la valutazione del pericolo di reiterazione e la sussistenza dei gravi indizi, giustificando la conferma della misura custodiale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata per il fatto contestato: elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale mediante intestazioni fittizie. La Corte ha ritenuto che gli indizi raccolti siano idonei a sostenere la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie.
art. 309 codice di procedura penale, comma quinto
riferimento al termine di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame
La Corte ha considerato sussistente il rispetto del termine di trasmissione, applicando la regola secondo cui il giorno della presentazione dell'istanza non si computa.
art. 172 codice di procedura penale, comma quarto
dies a quo non computatur
Applicato per il calcolo del termine di cui all'art. 309 c.p.p.: il giorno iniziale (dies a quo) non si conta, rendendo tempestiva la trasmissione degli atti.
Massime di principio
- Per i termini processuali di trasmissione al riesame (art. 309 c.p.p.) il "dies a quo" non si computa: il giorno di deposito dell'istanza non entra nel conteggio dei cinque giorni.
- Nelle contestazioni basate su intercettazioni e riscontri indiziari la valutazione del giudice deve considerare il quadro complessivo e non limitarsi a letture parcellizzate delle singole conversazioni; la Corte concede ampia discrezionalità nella valutazione logico-consequenziale degli elementi.
- La brevità temporale della titolarità formale di un'attività e l'entità modesta dei conferimenti non escludono l'esistenza del reato quando si tratta di fattispecie istantanee e vi siano altri elementi che dimostrino una gestione sostanziale o finalità elusive.
- L'accertamento dell'elemento soggettivo (finalità di eludere misure di prevenzione o agevolare associazioni mafiose) può essere desunto da un insieme di elementi, compresi rapporti duraturi, scambi economici e riferimenti contestuali nelle comunicazioni intercettate.
- Per giustificare la custodia cautelare il giudice può valorizzare la persistenza della condotta, la caratura criminale dei soggetti coinvolti e l'esistenza di elementi che rendono concreto il pericolo di reiterazione; la valutazione ha natura gravitativa e soggetta a sindacato limitato in Cassazione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario dimostrare errori di diritto o vizi motivazionali evidenti: censure basate su letture frazionate delle prove o su dissensi interpretativi sono spesso ritenute inammissibili o infondate.
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